Non si configura mobbing per breve collocazione in Cig o in ferie forzate
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 8 gennaio 2016, n.158, ha stabilito che non sussiste il mobbing se il datore collochi il dipendente in cassa integrazione o in ferie forzate per un breve periodo di tempo in assenza di una prova esplicita della volontà di emarginare il dipendente o, comunque, di un intento persecutorio. Costituisce mobbing la condotta del datore, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicolo-gico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza e intenzione del datore di lavoro di arre-care danni, di vario tipo ed entità, al dipendente medesimo.