Non indennizzabile l’infortunio occorso in pausa andando al bar
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 novembre 2021, n. 32473, ha stabilito che quando l’infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioè, anteriormente o successivamente a queste, o durante una pausa), la ravvisabilità dell'”occasione di lavoro” è rigorosamente condizionata all’esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e, viceversa, la facciano rientrare nell’ambito dell’attività lavorativa o di tutto ciò che a essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale.
È da escludere l’indennizzabilità dell’infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell’ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, posto che la lavoratrice, allontanandosi dall’ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta a un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa e incidente; del tutto irrilevante è la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi, o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l’area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro.
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