NASpI: le novità per l’anno 2025
di Barbara Garbelli Scarica in PDF
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, NASpI, si configura come un’indennità di disoccupazione, prevista dall’articolo 1, D.Lgs. 22/2015, erogata mensilmente al lavoratore interessato; tale misura ha sostituito le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal mese di maggio 2015.
L’indennità è stata interessata da una parziale revisione a fronte dell’intervento della L. 234/2021, Legge di Bilancio 2022, che ha previsto l’ampliamento delle tutele e una maggiore flessibilità dei criteri di accesso alla prestazione.
Gli aspetti più importanti della revisione si possono schematizzare come segue:
- è stato eliminato il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro precedenti il periodo di disoccupazione;
- è stata prevista la possibilità di riconoscere l’indennità anche agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, assunti presso cooperative e loro consorzi;
- è stato stabilito che la riduzione progressiva, pari 3% per ogni mese di fruizione della NASpI, decorra dal sesto mese di fruizione (e non dal quarto) per tutto coloro che abbiano compiuto i 55 anni di età alla data di presentazione della domanda.
Tali novità sono state rese operative dalla circolare Inps n. 2/2022.
Un ulteriore intervento, dato dal c.d. Codice di crisi, ha previsto, a partire dal 15 luglio 2022, una nuova estensione delle tutele. Il testo normativo ha esteso le condizioni di accesso all’assegno di disoccupazione alle dimissioni intercorse durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro derivante da procedura di liquidazione giudiziale, assimilandole a dimissioni per giusta causa; l’accesso alla prestazione è concesso anche in caso di cessazione del rapporto a seguito di recesso del curatore o di risoluzione di diritto nell’ambito delle stesse procedure, così come chiarito dalla circolare Inps n. 21/2023.
Con la Legge di Bilancio 2025 sono cambiati i requisiti per accedere alla NASpI: in particolare, sono stati fissati requisiti più rigorosi per quei lavoratori che, nel periodo precedente a una cessazione involontaria (licenziamento) per cui si intenda richiedere la NASpI, abbiano già cessato un precedente rapporto di lavoro volontariamente, per dimissioni o risoluzione consensuale.
Col nuovo anno, infatti, tali lavoratori, in caso di licenziamento (o cessazione involontaria del rapporto di lavoro), potranno infatti accedere alla NASpI soltanto se, nel corso del rapporto di lavoro che si sia concluso con la cessazione involontaria, abbiano maturato almeno 13 settimane contributive utili.
Oltre a questa modifica sostanziale, rileva come la Legge di Bilancio, all’articolo 1, comma 187, intervenga in tema di accesso alla disoccupazione anche per categorie particolari di lavoratori, ovvero rimpatriati e transfrontalieri, precludendo a questi soggetti l’accesso all’assegno NASpI; con messaggio n. 184/2025, l’Inps torna sul tema, confermando che per gli eventi di disoccupazione intervenuti da gennaio 2025 è inibita la possibilità di accesso all’assegno NASpI per i lavoratori rimpatriati e frontalieri.
Giova ricordare che, in precedenza, la norma riconosceva il trattamento di disoccupazione per un periodo di 180 giorni ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero.
Da ultimo, rileva come le previsioni della L. 203/2024, c.d. Collegato Lavoro, introducendo l’istituto delle dimissioni di fatto, riduca ulteriormente la platea di soggetti che possono accedere all’ammortizzatore sociale.