NASpI e risoluzione consensuale del rapporto: i chiarimenti ministeriali
Il Ministero del Lavoro, con notizia pubblicata sul proprio sito in data 15 febbraio, ha offerto precisazioni in ordine al riconoscimento della NASpI nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui all’art.410 c.p.c., per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.7, L. n.604/66, come modificato dall’art.1, co.40, L. n.92/12.
La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali, con nota del 12 febbraio, ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti, intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c..
Infatti, l’art.3, co.2, D.Lgs. n.22/15 stabilisce che la NASpI è riconosciuta, oltre che nei casi di licenziamento, anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art.7, L. n.604/66.