10 Ottobre 2019

Il mondo è fatto a scale … ma il contributo NASpI sicuramente sale!

di Marco Frisoni

Posta la continua incertezza che caratterizza il diritto del lavoro nostrano, forse, in luogo dei principi giuridici, scarsamente stabili e giudizialmente discontinui, potrebbe trovare felice cittadinanza la saggezza popolare (vox populi, vox dei), i cui motti, giorno dopo giorno, appaiono approdi ben più certi e confortevoli rispetto alla prassi degli enti e alle sentenze variopinte che provengono, in ordine sparso e con esiti altalenanti, dalle aule dei Tribunali.

Orbene, avendo chiaramente a mente le riflessioni appena rappresentate, è immaginabile un sereno approccio alla circolare Inps n. 121/2019 (successivamente, è stato diffuso il messaggio n. 3447/2019, con “munifica” proroga del versamento delle contribuzioni arretrate al mese di ottobre 2019), attraverso la quale l’ente provvede ad ammannire e somministrare le (indigeste) pillole in ordine alla determinazione dell’incremento del contributo NASpI per i rinnovi (o contesti contrattuali forzosamente “assimilabili”) del contratto a tempo determinato, dopo l’avvento del Decreto Dignità.

Sia chiaro, nulla di nuovo, visto che l’Istituto si limita, come era lecito attendersi, a dare attuazione a una delle svariate disposizioni del D.L. 87/2018 (come modificato dalla L. 96/2018), tese a sfavorire la diffusione “eccessiva” del lavoro con prefissione del termine, prendendo come bersaglio, in particolare, il rinnovo.

D’altro canto, rinnovare il contratto a termine (anche tramite la fattispecie della somministrazione a termine di manodopera), sempre secondo la (discutibile o, quanto meno, opinabile) visione del Decreto Dignità, equivale a rendere ancora più precaria la posizione del lavoratore coinvolto ed ecco, quindi, un notevole dispiegamento di forze per disincentivarne l’utilizzo (l’obbligo di causale “a prescindere” per il rinnovo, la pedissequa sovrapposizione fra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, nonché, dulcis in fundo, l’incremento esponenziale degli oneri contributivi in capo allo sfortunato datore di lavoro che abbia l’ardimento di cimentarsi con l’insidioso istituto negoziale del rinnovo).

Ecco, quindi, che il nuovo documento di prassi, facendo incetta dell’alto tasso di rigidità della circolare n. 17/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rappresenta ogni angolatura percorribile per l’applicazione dell’innalzamento contributivo, anche in relazione a casistiche che destano non poche perplessità interpretative (si pensi all’oramai mortifera successione fra la somministrazione e il contratto a termine o viceversa, piuttosto che alla surreale vicenda del contratto a termine che varia, senza soluzione di continuità, la causale giustificativa mutando “geneticamente” da proroga a rinnovo …).

Scontato il meccanismo impositivo che, come già suggerito da Dicastero anche in ambiti informali, poggia sul principio dell’accrescimento incrementale, per cui più rinnovi si fanno (fra le medesime parti), più si paga, perché a ogni rinnovo si aggiungerà l’aumento dello 0,50% (resta da dire che, salvo modifiche legislative prossime a venire, la questione si risolverà da sé, per auto-estinzione, poiché, alla luce di tutte le rigidità esistenti, non si capisce, eccezion fatta per le motivazioni sostitutive, quale datore di lavoro munito di sale in zucca possa mettersi a prova volontariamente nella rischiosa arena del rinnovo).

L’ultima pillola amara è riservata al contratto a termine stagionale, poiché si ribadisce che esistono stagionalità di serie “A” (D.P.R. 1525/1963) e stagionalità di rango inferiore e solo le prime portano in dono l’esenzione in generale dal contributo aggiuntivo NASpI (e, di riflesso, dal potenziale aumento dello 0,50%).

Tutto molto bello, se non fosse che le stagionalità nobili (quelle, per intendersi, “tabellate” nel vetusto D.P.R. 1525/1963) sono ancorate a presupposti decisamente “anziani” e non in linea a un concetto di stagione che, in realtà, si allontana sempre più dai tradizionali antefatti meramente climatici e/o turistici, per dirigersi verso logiche di verifica concreta, caso per caso, territorio per territorio, datore di lavoro per datore di lavoro.

Non solo; sebbene alla contrattazione collettiva leader (articolo 51, D.Lgs. 81/2015) sia affidato il compito di tracciare il campo di operatività della stagionalità al di fuori del remoto dettato normativo summenzionato, ciò non esenta i datori di lavoro dal pagamento della maggiorazione contributiva, nonostante i contratti a termine siano considerati stagionali (ma non “tipizzati” dalla legge) e, quindi, in deroga a tutte le varie limitazioni dettate dal D.Lgs. 81/2015 (anche dopo le modificazioni innestate dal D.L. 87/2018), con tutte le spiacevoli ricadute del caso (il datore di lavoro che osserva aperture/chiusure stagionali diverse dal D.P.R. 1525/1963 e regolate dalla contrattazione collettiva di lavoro, si troverà paradossalmente a dovere fronteggiare, in poche stagioni, un aumento del costo considerevole e incomprensibile, visto che si è scelto di conferire alla contrattazione collettiva il compito di definire cosa si intende per stagionalità).

Insomma, a conti fatti, il rinnovo scenderà sicuramente (in termini di diffusione) per scarsa appetibilità, nel frattempo, tuttavia, il contributo aggiuntivo, nel mondo fatto a scale, certamente sale!!

 

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