10 Aprile 2018

Il momento di percezione del welfare

di Luca Vannoni

L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, ha affrontato un aspetto dai risvolti importanti, tenuto conto che i premi detassati spesso vengono riconosciuti verso la fine dell’anno e, se convertiti in welfare, la fruizione da parte dei lavoratori spesso avviene nell’anno successivo. Il punto da cui l’Agenzia delle entrate sviluppa la propria interpretazione è il principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente: la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione da parte del lavoratore, che, ai sensi della circolare n. 326/E/1997, coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente.

Nel caso in cui l’erogazione avvenga mediante voucher, il benefit o la misura di welfare si considera percepita “dal dipendente nel momento in cui tale utilità è nella disponibilità del lavoratore, a prescindere che il servizio venga fruito in un momento successivo”. Al fine di mantenere linearità nella determinazione dell’anno d’imposta, tale principio viene esteso anche ai casi di rimborsi: secondo l’Agenzia delle entrate, l’eventuale rilevanza reddituale emerge nel momento in cui il dipendente opta per la fruizione del benefit, non quando materialmente il datore di lavoro procede con l’erogazione del rimborso, con la conseguenza che non necessariamente i rimborsi devono essere erogati nel medesimo anno in cui le spese sono state sostenute.

Tuttavia, come emerge nel prosieguo della circolare, tali considerazioni vengono mediate, forse perché il welfare ha troppe anime per scegliere un dio e il principio di cassa sembra mescolarsi con valutazioni di competenza: ai fini della verifica del limite di 3.000 euro, il benefit rileverà nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato, mentre l’importo del rimborso rileva nell’anno in cui il datore di lavoro restituisce al lavoratore l’onere da questi sostenuto.

 

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Welfare aziendale e politiche retributive