Modifica alla disciplina del subappalto: indicazioni operative
di RedazioneL’INL, con nota n. 1507 del 6 ottobre 2021, ha offerto chiarimenti su quanto previsto dall’articolo 49, D.L. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021), che ha modificato l’articolo 105, comma 14, D.Lgs. 50/2016, relativo alla regolamentazione del subappalto in ambito pubblico.
Alle condizioni previste dal nuovo comma 14, è stata introdotta una misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore che svolgano determinate attività in ragione dell’appalto: le attività oggetto di subappalto devono essere ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato, oppure far parte della categoria prevalente ossia, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera oo-bis), “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara”. In quest’ultimo caso, tuttavia, le lavorazioni devo essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Ricorrendo le predette condizioni, la norma assicura, quindi, ai lavoratori in questione, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del Ccnl dal medesimo applicato.
Pertanto, laddove, nell’ambito dell’attività di vigilanza, si riscontrino, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal Ccnl applicato dall’appaltatore, è possibile adottare provvedimento di disposizione ex articolo 14, D.Lgs. 124/2004, volto a far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto. L’adeguamento retributivo comporta una rideterminazione dell’imponibile ai fini contributivi, che dà luogo ai conseguenti recuperi.
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