17 Gennaio 2018

Il modello 20SM Inail: tante informazioni, in attesa della nuova tariffa

di Fabrizio Vazio

Con l’arrivo del modello 20 SM e la disponibilità delle basi di calcolo, l’autoliquidazione è davvero vicina. Vediamo quali sono le principali informazioni contenute nei moduli e i comportamenti da tenere in caso di errori: quest’anno, occorre prestare ancora più attenzione perché la nuova tariffa dei premi sembra essere prossima.

 

Importanti sempre, ma oggi ancora di più

Tra dicembre e gennaio, le aziende ricevono la disponibilità delle nuove basi di calcolo, necessarie per effettuare l’autoliquidazione. Inoltre viene recapitato il modello 20SM, che contiene tante informazioni di grande utilità.

In primis, ovviamente, c’è il tasso applicato, con l’indicazione delle varie oscillazioni, ma vi è ben di più.

Il controllo deve essere sempre accurato e non solo perché, ove la classificazione o l’inquadramento risultino successivamente sbagliati, magari in sede di ispezione, non sarà piacevole per l’azienda apprendere che ogni anno il consulente avrebbe potuto (dovuto!) verificare l’esattezza dei dati riportati nel 20SM.

Quest’anno c’è un motivo in più: sono in corso i lavori preparatori per il varo delle nuove Tariffe dei premi Inail, che potrebbero partire dal 2018.

Anche il Presidente del CIV Inail, appena insediatosi, ne ha auspicato la partenza quanto prima, e non sfugge che i problemi per le aziende sono assai rilevanti: se il meccanismo sarà analogo a quello avvenuto nel 2000, vi sarà un travaso automatico dalle vecchie classificazioni e dagli inquadramenti in essere ai nuovi riferimenti tariffari: banale dirlo, ma se i primi sono sbagliati, saranno errati anche i secondi, con conseguenze evidenti per le aziende che continueranno a pagare i premi in modo errato.

Vediamo quindi, in primis, attraverso l’esame delle informazioni fornite dal 20SM, cosa fare per controllare l’esattezza dei dati e che comportamento tenere se si riscontrano errori.

 

Inquadramento

Il dato e la norma

Attraverso il modello 20SM si ricava innanzitutto l’informazione relativa alla Gestione tariffaria di pertinenza (industria, artigianato, terziario, altre attività).

Il D.Lgs. 38/2000 prevede il principio della necessaria omogeneità tra la Gestione Tariffaria Inail e l’inquadramento Inps.

Esso, infatti, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell’ambito della Gestione industria di cui al titolo I, T.U. 1124/1965, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti 4 Gestioni separate:

  1. industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas e acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
  2. artigianato, per le attività di cui alla L. 443/1985, e successive modifiche e integrazioni;
  3. terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali e artistiche: per le relative attività ausiliarie;
  4. altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), L. 88/1989.

I datori di lavoro sono classificati nelle Gestioni individuate all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 49, L. 88/1989 (che disciplina l’inquadramento Inps) e successive modificazioni e integrazioni.

Solo nel residuale caso di aziende non inquadrate dall’Inps, l’Inail opera autonomamente.

Il D.M. 12 dicembre 2000 disciplina, invece, il caso in cui vi sia discrasia fra Inps e Inail e le relative decorrenze per le rettifiche.

Nel caso di soggetto in possesso di inquadramento Inps, non solo la gestione tariffaria Inail dovrà essere uguale all’inquadramento Inps, ma anche eventuali provvedimenti di variazione/rettifica dovranno avere la stessa decorrenza.

In materia di inquadramenti riguardanti ditte in possesso di classificazione Inps, infatti, il principio di responsabilità dell’errore non si applica, perché il Legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di omogeneità fra l’Inail e l’Inps.

La conseguenza di tale regola è che, una volta che l’Inail si sia reso conto che la Gestione tariffaria di pertinenza sia errata, l’azienda potrà, indipendentemente da ogni valutazione circa la responsabilità dell’errore:

  • trovarsi esposta a richieste di premi aggiuntivi qualora il tasso di tariffa pagato sia inferiore a quello corretto;
  • essere destinataria di un rimborso qualora abbia pagato di più.

In entrambi i casi è comunque operativo il limite della prescrizione quinquennale, salvi, in caso di rimborso, i casi di indebito oggettivo.

Nessun ricorso potrà essere rivolto all’Inail nel caso in cui l’inquadramento in atto presso l’Istituto assicuratore sia conforme a quello adottato all’Inps, cui dovranno essere pertanto rivolte eventuali doglianze.

Ovviamente, la modifica da parte dell’Inps dell’inquadramento avrà effetto, con la stessa decorrenza, anche nei confronti dell’Inail.

 

Se è corretto … non basta

Il dato relativo all’inquadramento è corretto se:

  • coincide con quello Inps;
  • rispecchia l’attività aziendale.

Per capirci, se un’azienda è inquadrata all’Inps e all’Inail nel settore Industria, ma ha cessato da tempo la produzione e svolge solo attività di commercio, il dato è comunque sbagliato.

Occorre, peraltro, prestare attenzione a un punto fondamentale: se all’Inps vi sono 2 inquadramenti e in Inail pure, anche il personale deve essere diviso correttamente.

Quindi:

  • i lavoratori che in Inps sono sulla matricola avente CSC 1, dovranno, in Inail, essere racchiusi in tutela sulle Pat Industria;
  • quelli che in Inps sono sulla matricola avente CSC 7, all’Inail andranno assicurati sulle Pat Terziario.

 

Se è sbagliato … attenzione

Ove l’inquadramento sia errato, va considerato che l’Inail pone in essere un’intensa opera di incrocio con l’Inps, che presumibilmente renderà palese l’errore.

È chiaro che per l’azienda ha particolare rilievo il caso in cui il tasso previsto nella Tariffa in corso di applicazione sia più alto di quello corretto. Vero è, infatti, che l’Inail restituisce i soldi indipendentemente dalla responsabilità aziendale nell’errore, ma la prescrizione è quinquennale…

Occorre, pertanto, presentare istanza di rettifica dell’inquadramento. Ovviamente, ove il rimborso sia cospicuo o comunque l’Istituto lo ritenga opportuno, sarà disposto accertamento ispettivo.

Va segnalato, viceversa, che qualsiasi richiesta premiale da parte Inail (ove la Gestione Tariffaria applicabile presenti, alla voce di pertinenza, un tasso più alto) non potrà eccedere i 5 anni e non sarà gravata né da sanzioni né da interessi.

 

Occhio alla Cassazione, però

Fino a ora vi abbiamo raccontato le norme, secondo l’interpretazione Inail, le circolari Inail e descritto cosa farà l’Istituto se riscontrerà un inquadramento sbagliato.

In tale discorso, si è tuttavia recentemente inserita la sentenza di Cassazione n. 19979/2017, che stabilisce la portata non generale del principio di retroattività del reinquadramento: in particolare, la sentenza stabilisce che, con riferimento al fondamentale principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al D.M. 12 dicembre 2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dal mese successivo a quello della comunicazione.

In pratica, la sentenza riporta il meccanismo a quello previsto per le aziende non inquadrate all’Inps, ossia che la retroattività è prevista solo ove ricorrano le ipotesi di:

  • erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro, che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
  • erroneo inquadramento delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro, che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.

A proposito della sentenza in oggetto, va in primis considerato che si tratta di un caso del tutto peculiare, e forse per questo l’Inail non ne ha dato alcuna notizia alle Sedi dipendenti, né ha modificato il proprio orientamento in sede di contenzioso amministrativo.

Va notato peraltro che, ove l’Istituto si adeguasse con valenza generale alla pronuncia, le aziende:

  • ne avrebbero un vantaggio se l’Istituto dovesse chiedere degli arretrati (perché la richiesta sarebbe possibile solo ove fosse stata l’azienda a fuorviare l’Inail con errate comunicazioni);
  • ne avrebbero un danno ove volessero chiedere il rimborso di premi pagati in più (perché l’Inail corrisponderebbe i premi dovuti solo se l’azienda non avesse contribuito all’errore).

Va notato, peraltro, che la sentenza sembra riferirsi solo al caso di rettifica di errato inquadramento e non alla variazione. La sentenza, infatti, non fa riferimento all’articolo 11 MAT, nel quale peraltro il principio dell’obbligatoria congruità tra inquadramento Inps e Inail è più chiaro e, anzi, esplicitamente affermato al comma 6.

Non sfugge, peraltro, che anche a tal fine un’eventuale nuova tariffa porterà con sé nuove modalità di applicazione, e quindi a queste occorrerebbe rifarsi in futuro per valutare la decorrenza del reinquadramento.

 

La voce di tariffa

Il modello 20 SM indica la voce, corredata da tasso medio e tasso applicabile, nonché la retribuzione assicurata su quella voce per i 3 anni precedenti.

È l’occasione per porsi alcune domande, che analizzeremo nei dettagli.

 

La Pat “normale”

In primis, ovviamente, se non lo si è mai verificato, è opportuno controllare che la classificazione sia corretta e in linea con l’attività aziendale.

È poi necessario informarsi, se non se ne è a conoscenza, se l’attività sia variata, in tutto o in parte:

  • sono iniziate nuove lavorazioni?
  • ne è cessata qualcuna fra quelle assicurate?

Va ricordato che, a proposito di variazione di attività, l’articolo 11 MAT prevede che, qualora la variazione comporti una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, l’Inail provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione con decorrenza dalla data della variazione stessa.

La variazione di classificazione è retroattiva, dunque.

C’è però un’eccezione, prevista al comma 6 dello stesso articolo 11. Si tratta del comma secondo il quale, “in caso di tardata o omessa presentazione delle denunce di variazione che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia”.

È evidente, dunque, la necessità di analizzare attentamente le lavorazioni aziendali, perché in caso di variazione:

  • se l’azienda ha omesso di comunicare l’inizio di una lavorazione più costosa, al momento in cui l’Inail se ne accorgerà, richiederà premi e sanzioni arretrate, nell’ambito della prescrizione quinquennale;
  • nessun rimborso spetta all’azienda che comunica in ritardo l’inizio di una lavorazione meno costosa, perché in tal caso la riclassificazione non è retroattiva.

Si pensi al classico caso in cui un’azienda, ad esempio edile, ha assunto un’impiegata amministrativa, ma non ha aperto la voce 0722, assicurando anche tale dipendente sul rischio di cui alla voce 3110.

Nel momento in cui il consulente se ne avvede, deve subito comunicare la variazione, per evitare di continuare a pagare un premio più alto, ma non potrà avere il rimborso di quanto pagato in più.

L’ultimo controllo necessario è quello mirato a stabilire se qualche lavoratore abbia mutato mansione, con riflessi anche sul rischio di lavorazione e sulla voce attribuibile. Si pensi all’impiegato che abbia iniziato a frequentare gli ambienti produttivi per ragioni di lavoro: di tale nuovo rischio si dovrà tenere conto nella denuncia salari.

 

La Pat ponderata

Discorso a parte meritano le Pat ponderate.

In tale caso, l’attenzione del consulente deve aumentare ancora.

Infatti:

  • per le aziende con classificazione a più rischi è possibile, in sede di autoliquidazione, distribuire gli imponibili tra le voci di pertinenza, secondo quelle che sono state le lavorazioni svolte nel corso dell’anno, fermo restando solo l’obbligo di denunciare entro 30 giorni la cessazione di una delle lavorazioni o l’inizio di una nuova;
  • se l’azienda ha un tasso ponderato il discorso è completamente diverso.

In tal caso, infatti, qualsiasi variazione alla ponderazione va comunicata entro 30 giorni da quando si verifica, e a nulla rileva, dal punto di vista dell’entità del premio, l’esposizione in modo diverso degli imponibili a foglio salari.

Vediamo un caso concreto:

Un’azienda con inquadramento Industria è classificata alla voce 3610, con incidenza al 60% e 3620, con incidenza al 40%.

Nel momento in cui l’incidenza diventa diversa, ad esempio 75% 3620 e 25% 3610, ma l’azienda non presenta denuncia di variazione, pur se espone gli imponibili sul foglio salari secondo tali incidenze, il premio non cambia. Infatti, trattandosi di ponderazione, tale operazione ha come unico effetto di far finire il foglio salari in apposita lista di evidenza per gli uffici Inail (“Ponderate con retribuzioni ad incidenza difforme”).

L’azienda diviene così una possibile candidata a un accertamento ispettivo perché:

  • ha sbagliato a compilare il foglio salari
  • oppure ha modificato l’attività senza presentare denuncia di variazione e deve essere adeguato il premio (con richiesta degli eventuali arretrati).

 

Infortuni e malattie professionali

Il modulo: cosa verificare

Il modulo indica gli infortuni occorsi nel triennio precedente.

Vengono riportati la data evento, numero caso e nominativo dell’assicurato e il modulo fornisce informazioni circa le conseguenze dell’evento, espresse con uno dei seguenti indicatori:

  • T – caso con oneri per indennità di temporanea;
  • P – l’evento ha determinato una menomazione permanente, originando un indennizzo in capitale ovvero la costituzione di una rendita diretta;
  • M – l’evento ha originato la costituzione di una rendita a superstiti.

Il modulo riporta altresì l’indicazione dei seguenti dati:

  • numero dei giorni indennizzati per inabilità temporanea;
  • importo corrisposto a titolo di indennità temporanea;
  • retribuzione giornaliera dell’assicurato;
  • retribuzione annua dell’assicurato assunta come base per la liquidazione della rendita (compresa entro il limite minimale e massimale stabiliti con decreto ministeriale), solo per i casi di rendita diretta o per i casi mortali con superstiti;
  • I – grado iniziale di inabilità permanente che ha determinato la costituzione della rendita diretta o l’erogazione dell’indennizzo in capitale;
  • U – grado di inabilità derivante dall’ultimo infortunio, solo se l’assicurato era già titolare di una rendita diretta o aveva percepito un indennizzo in capitale per un precedente evento lesivo.

Se il nominativo dell’infortunato è seguito dall’indicatore ( [ ), è stata riconosciuta una menomazione permanente dal grado 6% al 15%, che ha dato luogo a un indennizzo in capitale, secondo la disciplina del “danno biologico”.

La guida alla lettura del modello 20SM, disponibile sul sito Inail, fornisce dettagliate informazioni circa la corretta interpretazione del quadro D, ovvero i “Dati di sintesi per ciascun anno di osservazione”.

Il 20SM va attentamente verificato anche in tale parte. Vediamo le principali domande da porsi:

  • Tutti gli eventi riguardano lavoratori dell’azienda?
  • Sono stati esclusi gli infortuni in itinere nonché gli eventi riguardanti apprendisti?
  • Sono esclusi gli importi effettivamente recuperati dall’Inail in via di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato (articolo 9 MAT)? In tal caso il nominativo dell’infortunato è seguito dalla lettera R.
  • Gli eventi attribuiti all’azienda a titolo di malattia professionale contratta presso quello specifico datore di lavoro (di cui l’azienda viene a conoscenza proprio attraverso il 20SM) hanno natura davvero professionale? E la malattia è stata davvero contratta presso l’azienda?
  • Gli eventi riconosciuti come infortunio occorsi a dipendenti dell’azienda sono effettivamente tali?

È evidente l’importanza del controllo da effettuarsi, perché gli eventi riconosciuti influenzano il tasso di tariffa attraverso l’oscillazione per andamento infortunistico.

 

Impugnare il 20SM

In particolare, va ricordato che l’azienda può impugnare il riconoscimento di infortuni e malattie professionali, opponendosi al tasso di premio comunicato con il 20 SM.

Con riferimento agli infortuni, va ricordata la vicenda narrata dalla Cassazione n. 8597/2017.

Ricordiamo la vicenda: nel 2006 un lavoratore, mentre era alla guida di un’autobetoniera, fu colpito da uno shock anafilattico conseguente alla puntura di un insetto che ne provocò la morte.

A seguito dell’infortunio, l’Inail, con provvedimento del 5 dicembre 2007, comunicò alla società datrice di lavoro l’aumento del tasso di premio applicabile per l’anno 2008, pari al 127×1000, mentre per il 2007 il tasso applicato era stato dell’81×1000.

La società si rivolse al Tribunale di Vercelli, chiedendo il ricalcolo del premio applicato per l’anno 2008, senza che si tenesse conto dell’infortunio mortale; il Tribunale accolse la domanda, sul presupposto che l’Inail non avrebbe dovuto riconoscere il caso, trattandosi di rischio generico e che, quindi, il tasso non avrebbe potuto essere aumentato.

Successivamente, in Corte d’Appello e Cassazione, il datore di lavoro ha avuto torto, ma attenzione: non si è messa in discussione la legittimazione dell’azienda a impugnare il tasso, ma si è stabilito che l’evento che ha dato corso alla sequenza causale, che ha poi determinato la morte del lavoratore, ossia la puntura dell’insetto, si è verificato in condizioni spazio-temporali caratterizzate dall’essere in quel momento il soggetto intento all’attività di lavoro e, quindi, occupato nella guida dell’automezzo che gli ha impedito o comunque reso più difficile difendersi dall’insetto.

Insomma: era davvero un infortunio sul lavoro.

In pratica, il principio è ormai assodato: ove l’azienda ritenga che il caso non sia attribuibile a infortunio sul lavoro può impugnare il 20SM (e proprio quel modello, perché è in quel momento, con l’aumento del tasso, che si concretizza il pregiudizio per l’azienda).

Va peraltro tenuto presente che qui non si discute di responsabilità del datore di lavoro; il tasso specifico aziendale deve essere calcolato includendo nel computo tutti gli oneri a carico dell’Inail, senza distinzione alcuna tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore, purché tali eventi siano ricompresi nell’ambito di tutela stabilito dal T.U..

La contestazione potrà, pertanto, riguardare solo il caso in cui si ritiene non sia configurabile infortunio sul lavoro.

Uguale principio vale per le malattie professionali: se la ditta ritiene che la malattia non abbia eziologia lavorativa e non sia stata contratta presso l’azienda, può impugnare il tasso.

Attenzione però: l’azienda deve fornire prova dell’incidenza della malattia professionale (o dell’infortunio) sul tasso aziendale.

Anche qui, è il caso di ricordarlo, quella sulle responsabilità è un’altra partita: ove l’azienda non possa negare che il lavoratore abbia contratto la malattia professionale in azienda (si pensi alla sordità da rumore per un dipendente che abbia lavorato sempre per lo stesso datore di lavoro), ma ritenga di non avere responsabilità nell’accaduto, non potrà impugnare il modello 20SM.

Ove, invece, il datore di lavoro:

  • fornisca prova dell’incidenza della malattia professionale sul premio;
  • abbia buone ragioni per ritenere che la tecnopatia non sia ascrivibile al periodo di occupazione presso l’azienda, può tentare la strada dell’impugnazione del tasso.

Il ricorso amministrativo va presentato alla sede territoriale che ha emesso il provvedimento ex D.P.R. 314/2001 e, una volta respinto, rimane la strada dell’impugnazione giudiziale.

La strada non è facile, perché, ove si discuta di una malattia professionale, non vi è l’obbligo per il tecnopatico di sottoporsi a una consulenza tecnica in una causa in cui non è parte, ma spesso gli oneri economici a carico dell’azienda sono così elevati che vale la pena di percorrere la strada giudiziaria.

 

Le basi di calcolo

Altro strumento importante, finalizzato in questo caso pressoché esclusivamente al pagamento dell’autoliquidazione, sono le basi di calcolo.

Esse non vengono più inviate alle aziende, ma messe a disposizione delle stesse e dei loro consulenti.

Infatti, in base alla normativa vigente, entro il 31 dicembre l’Inail deve rendere disponibili al datore di lavoro (impresa, lavoratore autonomo o altro soggetto tenuto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e titolare di codice ditta) gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale (articolo 28, comma 3, periodo 2, D.P.R. 1124/1965, come riformulato dall’articolo 21, comma 1, lettera a), D.Lgs. 151/2015).

Le basi di calcolo riportano tutti gli elementi necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione, compresa l’indicazione delle voci di tariffa soggette ad applicazione dell’addizionale per il Fondo amianto e quelle a cui si applica la riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, L. 147/2013.

Il servizio on line relativo alla comunicazione delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2017/2018 è disponibile in www.inail.it, nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” a partire dal 22 dicembre 2017.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.

In presenza di più basi di calcolo, al fine di indicare agli utenti quelle più aggiornate (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi), le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.

L’applicazione “Fascicolo aziende” consente alle imprese titolari di codice ditta Inail (o loro intermediari) di utilizzare i servizi telematici per reperire una serie di comunicazioni inviate dall’Inail all’azienda, quali “comunicazione tasso”, “note di verifica dell’autoliquidazione”, “avvisi bonari”, “inviti a regolarizzare”, “certificati di assicurazione e variazione”, etc..

L’utente accede all’applicazione “Fascicolo Aziende” attraverso il portale Inail (www.inail.it), cliccando in alto a destra su “Accedi ai servizi on line” e inserendo le proprie credenziali nel modulo di accesso.

L’utente si trova a questo punto nella propria home page, da cui può raggiungere l’applicazione stessa, tramite apposito link.

Quando l’utente accede al servizio visualizza una maschera di ricerca che permette di eseguire dei filtri sulla sottostante lista delle comunicazioni disponibili.

In futuro saranno rese disponibili in questa sezione anche le altre tipologie di comunicazione, ma al momento sono disponibili le sole basi di calcolo.

Con riferimento ai consulenti, quando l’utente accede il sistema propone la lista dei codici ditta in delega. Egli può identificare una specifica azienda utilizzando le funzionalità disponibili all’interno delle maschere denominate:

  • Lista;
  • Rubrica;
  • Ricerca.

La maschera “Lista” presenta tutte le ditte per cui l’utente ha facoltà di operare.

La maschera “Rubrica” consente di accedere all’elenco delle stesse ditte in ordine alfabetico e si avvale dell’ausilio di un paginatore che suddivide le aziende in base alla loro iniziale.

La maschera “Ricerca” consente di effettuare una ricerca libera.

Per ciascun item nella lista delle ditte in delega il link “visualizza” (l’icona a forma di occhio) corrispettivo rimanda alla pagina di ricerca delle comunicazioni che costituiscono il fascicolo della ditta selezionata.

Con riguardo alle basi di calcolo, particolare interesse hanno i dati relativi al tasso medio, a quello applicabile e a quello applicato, nonché, come noto, all’importo della rata anticipata, indispensabile per calcolare la regolazione.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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