Mobbing solo se i comportamenti vessatori sono sistematici
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2016/06/giustizia-2.jpg)
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 ottobre 2017, n. 24358, ha stabilito che l’illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che integra il c.d. mobbing e che rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’articolo 2087 cod. civ., consiste nell’osservanza di una condotta protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente. Nel caso di specie, la Cassazione ha escluso la sussistenza del mobbing, in quanto i comportamenti denunciati non avevano il carattere di sistematicità, ma erano diluiti in un ampio lasso temporale.
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