Mobbing: elementi rilevanti ai fini della condotta lesiva
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2016/06/giustizia-2.jpg)
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 novembre 2017, n. 27444, ha stabilito che ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi:
a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere nei confronti della vittima con intento vessatorio e in modo sistematico e reiterato nel tempo, da parte del datore di lavoro o di un suo preposto;
b) l’evento lesivo della salute, della dignità o della personalità del dipendente;
c) il nesso di causalità fra le condotte e l’evento lesivo;
d) l’intento persecutorio.
Di tali elementi è sul lavoratore che incombe l’onere probatorio, il cui mancato assolvimento comporta che la circostanza per cui il dipendente sia lasciato inattivo e senza scrivania non configuri di per sé sola mobbing.
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