15 Ottobre 2020

Un Ministero aggressivo e un Legislatore timido inaugurano la nuova stagione della contrattazione

di Riccardo Girotto

La vicenda dei ciclofattorini coinvolge circa 25.000 lavoratori[1], non proprio un vasto bacino d’interesse, eppure accende riflessioni obbligate tanto dal punto di vista politico – il Governo attuale, sostenuto anche dalla triplice, opportunamente non può sorvolare sulla contrattazione sottoscritta da Ugl – quanto dal punto di vista giuslavoristico, posto che i risvolti amministrativi sul piano sindacale paiono travolgenti.

Non è tanto la posizione del Ministero del lavoro a sorprendere – già la prassi di questi ultimi anni tendeva al favoreggiamento di precisi contratti[2] e interlocutori sindacali – quanto l’azione preventiva di disconoscimento di un contratto ancora non applicato, nonché gli argomenti precipui richiamati a supporto.

Dall’analisi della missiva trasmessa dal dicastero ad Assodelivery, all’indomani della firma del Ccnl della discordia, emergono i passaggi che vedremo di esporre evidenziandone copiose criticità:

  1. in via principale, il Ministero evidenzia la necessità che l’attività negoziale venga svolta da sigle incorporanti la “maggiore rappresentatività comparata”, ai fini del rispetto del dettato ex articolo 47-quater, comma 1, D.Lgs. 81/2015. Precisa, altresì, che tale requisito debba rispettarsi tanto per parte datoriale quanto per i lavoratori. Il richiamo di un criterio scontato sembrerebbe voler sottendere il fatto che i sindacati firmatari non possano integrare tale requisito. Ancora una volta viene scomodato un requisito, ça va sans dire, privato di metodologie di individuazione, criteri utili a definirlo, numeri precisi di comparazione, solamente per giustificare il risultato atteso dal Ministero, che, quindi, definisce le sigle, senza citare un solo dato oggettivo di supporto. Qualora la tendenza ministeriale fosse confermata da dati certi, non si vede perché questi dovrebbero continuare ad essere secretati; qualora, invece, questi dati non fossero proprio in possesso del Ministero, la presa di posizione della nota urgente diverrebbe eccessiva e sicuramente censurabile, posto il ruolo super partes che la guida lavoristica del Paese dovrebbe rappresentare. Il Cnel stesso, custode del repertorio contrattualcollettivo, per voce del Presidente Treu ha evidenziato anche recentemente l’assenza di parametri utili e dati certi di riferimento[3]. Per definire la regolamentazione dei riders proprio il Ministero convocò alcuni mesi or sono un preciso tavolo di concertazione, scegliendo d’imperio gli interlocutori, senza pubblicare alcun dato che ne valorizzasse la scelta. Proprio congiuntamente a questi interlocutori viene chiesto ad Assodelivery di proseguire il dialogo, cristallizzando come inaccettabile ogni diversa opzione;
  2. altro aspetto rilevante, fortemente rivoluzionario, ingoia in un sol boccone anni di percorsi interpretativi. Precisa l’ufficio legislativo del Ministero come la valutazione delle parti stipulanti debba soprassedere sulla rappresentatività storica del sindacato coinvolto, che probabilmente abiliterebbe Ugl, ma piuttosto debba concentrarsi unicamente sul parametro comparato su base nazionale (ancora non vengono richiamati requisiti di comparazione), ma soprattutto la contrattazione sembrerebbe, prima facie, non poter avvenire con un’unica sigla sindacale. Qualora tale ultimo spunto interpretativo dovesse trovare sostegno giurisprudenziale, dovrebbe estendersi a tutte le norme che richiamano le formule “maggioritaria” e “comparata”, in modo particolare l’articolo 51, D.Lgs. 81/2015, verso il quale produrrebbe un effetto devastante. Il requisito della rappresentatività, secondo il Lavoro, dovrebbe, quindi, combinarsi con quello della pluralità, ritenendo irricevibili contratti collettivi, a questo punto di qualsiasi livello, sottoscritti con un’unica sigla. Si pensi agli innumerevoli contratti di secondo livello (soprattutto aziendali) annientati unitamente alle intese nazionali simili a quella delle agenzie di assicurazione, nei fatti tutt’altro che risolta dall’ondivaga giurisprudenza;
  3. alla lettera d) il monito del Ministero si fa più grave, dichiarando l’inidoneità del Ccnl sottoscritto ad applicare la deroga prevista dall’articolo 47-quater, D.Lgs. 81/2015. Ne deriverebbe, quindi, che l’unico contratto collettivo vigente non legittimerebbe la deroga. Questo aspetto, combinato al fatto che i soggetti legittimati a derogare non hanno comunque prodotto lo strumento, farebbe cadere nel vuoto la delega stessa e sprofondare l’intento di tutela del settore;
  4. il Ministero, alla lettera f), bacchetta Assodelivery, precisando come non spetti alla contrattazione collettiva la qualificazione del rapporto (la diatriba alla base sta proprio tra autonomia e subordinazione). Puntualizzazione pienamente condivisibile e giuridicamente ineccepibile, che, di conseguenza, pone fuori gioco anche la posizione della triplice, mirata proprio a definire preventivamente la natura subordinata del rapporto. Da questo punto di vista, la precisazione ministeriale pare uno scivolone più che un incentivo a variare interlocutore. L’invio della missiva, inoltre, riconosce la rappresentatività della parte datoriale, ne consegue che il diverso contratto sottoscritto dalla triplice nel settore del trasporto merci per i riders non potrebbe esprimere alcun effetto, stante la mancata sottoscrizione dell’associazione datoriale maggiormente rappresentativa;
  5. infine, lo scorso luglio, l’INL, braccio operativo del Ministero estensore della nota qui commentata, rivitalizzava la pregnanza dell’articolo 2070, cod. civ., stante la tendenza ispettiva ad assegnare ai contratti sottoscritti dalla triplice valenza assimilata a quella dei contratti corporativi. Il problema è che tale fonte non rinvia a un vincolo di comparazione della rappresentatività, fermando alla categoria la condizione guida per la scelta del contratto collettivo da applicare. In questo senso, il contratto disconosciuto dal Ministero parrebbe l’unico applicabile sulla base dell’opzione per categoria, non fosse che l’INL forza un passaggio ermeneutico spericolato, ove la norma civilista assume valore unicamente ai fini dell’individuazione della categoria, ma deve necessariamente combinarsi con il criterio di rappresentatività. Ne deriva che i contratti applicabili rimangono solo quelli della triplice previsti per la categoria specifica. Tale interpretazione, che annulla definitivamente ogni residuo rispetto dell’articolo 39, Costituzione, priva il settore riders del contratto collettivo di riferimento, stante il fatto che l’unico esistente viene giudicato non rispondente ai criteri di rappresentatività, mentre le sigle invitate al tavolo al momento hanno sottoscritto un Ccnl di categoria diversa, quindi estraneo alle logiche dell’articolo 2070, cod. civ..

In punta di diritto, ovviamente, la nota deve considerarsi quale mero indirizzo amministrativo, ma in attesa dell’approdo giurisprudenziale che ben potrebbe, senza condizionamento alcuno, abilitare l’intesa Assodelivery-Ugl, le aziende aderenti alle parti firmatarie dovranno attendersi la soggezione a un apparato sanzionatorio che, nella recente modifica del provvedimento di disposizione, recepita dalla circolare n. 5/2020 dell’INL, trova una nuova, ulteriore, arma afflittiva.

Sarebbe davvero curioso capire perché il Ministero del lavoro, prontissimo ad intervenire con un parere, pur travestito da sentenza, non voglia raccogliere e pubblicare requisiti concreti, dati certi e criteri oggettivi, giovevoli a stratificare tesi che eviterebbero un percorso giurisprudenziale incerto e oneroso per aziende e contribuenti.

[1] Più o meno lo stesso numero di lavoratori coinvolti dalle vertenze Ilva e Alitalia, ad oggi ancora irrisolte, eppure estranei a dibattiti accesi come questo. Un milione sono, invece, i lavoratori dello sport ancora privi di una regolamentazione certa, nel silenzio; 2 milioni sono i lavoratori domestici, afflitti in gran parte da sommerso almeno parziale.
[2] R. Girotto, Dal sindacato unico agli unici tre, in “Strumenti di lavoro” n. 8-9/2020.
[3] A chi scrive non pare che la previsione dell’articolo 16-quater, L. 120/2020, possa risolvere questo problema. Sul punto, il Cnel pare invece accogliere la previsione con estremo favore.

 

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