Min.Lav.: sorveglianza sanitaria e rientro al lavoro dopo assenza per motivi sanitari
di Redazione Scarica in PDFLa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito con risposta ad interpello n. 1 del 6 febbraio 2024 chiarimenti in merito alla sorveglianza sanitaria.
In particolare, l’Istante (Università degli Studi di Milano – Direzione Risorse Umane) aveva richiesto chiarimenti per sapere se l’obbligo di sorveglianza sanitaria al rientro da assenze per motivi sanitari connessi ad assenze si durata superiore a 60 giorni come previsto dall’articolo 12, D.Lgs. n. 81/2008, fosse necessario anche nei confronti di coloro che non risultano esposti, né segnalati esposti, ad alcun rischio lavorativo.
In tal senso, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo aver richiamato l’interna normativa prevista in materia (ed in particolare articolo 2, D.Lgs. n. 81/2008 per ciò che riguarda la definizione di sorveglianza sanitaria, l’art. 18, per quanto attiene agli obblighi del datore di lavoro in fase di assegnazione delle mansioni, coerentemente con le capacità e le condizioni dei lavoratori, nonché di nomina del medico competente, l’art. 41 che prevede l’obbligo di esecuzione della citata sorveglianza sanitaria), nonché le pronunce in merito (Cassazione n. 7566 del 27/03/2020), precisa che si ritiene sussistente l’obbligo solo nei confronti dei lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria, al fine di verificare l’idoneità allo svolgimento della mansione.