3 Agosto 2017

Da settembre in vigore la nuova disciplina per l’apprendistato del primo tipo

di Luca Vannoni

Con il recente accordo del 19 luglio 2017, Federmeccanica e Assistal con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno rivisto la disciplina delle 3 forme di apprendistato ordinarie previste nel nostro ordinamento:
1. l’apprendistato professionalizzante;
2. l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
3. l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Se, per l’apprendistato professionalizzante poche sono le modifiche da segnalare, molto più incisivo è l’impatto dell’accordo sulla disciplina dell’apprendistato di primo livello.

Tale istituto riguarda i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, che, abbinando il rapporto di lavoro a un percorso scolastico, assumono il doppio status di studente e lavoratore apprendista: la durata del contratto, pertanto, è determinata in considerazione del percorso scolastico.

Riguardo alle disposizioni operative, la durata del periodo di prova è pari 160 ore di presenza in azienda.

A livello retributivo, per le ore di formazione a carico dell’azienda è dovuta un compenso pari al 10% del minimo tabellare. Per la prestazione di lavoro è, viceversa, prevista una percentuale rispetto ai minimi contrattuali, convenzionalmente pari a quelli previsti per la III categoria, sulla base dell’anno scolastico (dal 55% al 70%, più elevati rispetto all’accordo interconfederale).

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a:

  • 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
  • 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
  • 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
  • 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di stato (articolo 15, comma 6, D.Lgs. 226/2005);
  • 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;
  • 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il contratto può essere prorogato fino a 1 anno, sia per coloro che hanno positivamente concluso il ciclo scolastico, sia per coloro che non abbiano conseguito la qualifica, il diploma o il certificato di specializzazione.

Si ricorda che l’apprendistato di I livello è comunque un contratto a tempo indeterminato, nonostante alcune imprecisioni terminologiche contenute nello stesso contratto (“… la durata del contratto …”, vedi sopra). Pertanto, al termine dei periodi messimi sopra indicati, in caso di mancato recesso, l’apprendista rimarrà in forza come lavoratore a tempo indeterminato. Questo, ovviamente, determinerebbe notevoli problemi, stante la ridotta esperienza del lavoratore: l’abbinamento di un percorso scolastico, ad ogni modo, dovrebbe evitare errori involontari. All’apprendistato di I livello è inoltre abbinabile, alla sua conclusione e senza periodo di prova, anche un contratto di apprendistato professionalizzante, la cui durata sarà ridotta di 12 mesi rispetto a quanto sopra indicato.

 

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