5 Gennaio 2022

Maternità e paternità: analisi delle prime novità introdotte dalla Legge di Bilancio

di Redazione

L’Inps, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, ha offerto le prime indicazioni amministrative inerenti alle nuove misure disciplinate dall’articolo 1, commi 134 e 239, della Legge di Bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

In particolare, l’articolo 1, comma 239, L. 234/2021, introduce una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità, disponendo che “alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”. Per la presentazione della domanda, con successivo messaggio saranno fornite indicazioni sul rilascio delle implementazioni dell’istanza telematica secondo le novità legislative entrate in vigore a inizio anno.

Inoltre, l’articolo 1, comma 134, Legge di Bilancio 2022, rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, confermando i 10 giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, per il 2021, dall’articolo 1, comma 363, lettera b), L. 178/2020, nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, anche in caso di parto prematuro.

Si ricorda che il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo del padre e, pertanto, è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque, indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, l’Istituto richiama quanto precisato nella circolare n. 40/2013.

 

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