Massimale contributivo in ipotesi di reimpiego o prosecuzione del rapporto dopo il pensionamento
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con messaggio n. 3748 dell’11 novembre 2024, acquisito il parere del Ministero del lavoro, ha fornito chiarimenti in merito all’operatività dell’articolo 2, comma 18, L. 335/1995, nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.
Il Ministero ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito. Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, L. 335/1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto, dopo il pensionamento, intraprenda un’attività libero-professionale che richieda l’iscrizione presso un ente di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall’ente di riferimento.