Mansioni successive alla riammissione per nullità del lavoro temporaneo
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 3 maggio 2023, n. 11564, ha stabilito che l’ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro – nella specie a seguito della declaratoria di nullità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo – comporta la riammissione in servizio del dipendente nel posto precedentemente occupato e nelle mansioni originarie come prevalente rispetto a successive assegnazioni, che devono essere considerate provvisorie, dovendo il datore di lavoro, una volta intervenuto l’ordine di ripristino, riammettere il lavoratore nel suo originario posto di lavoro senza che l’avvenuta sua sostituzione possa essere addotta come esigenza organizzativa atta a legittimare il trasferimento del medesimo in altra sede.