15 Aprile 2021

Malattia COVID-19 correlata: indicazioni per la riammissione in servizio

di Redazione

Il Ministero della salute, con circolare n. 15127 del 12 aprile 2021, ha offerto indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19, in relazione alle seguenti fattispecie:

  • lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero: il medico competente, ove nominato, per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 con ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter, D.Lgs. 81/2008 (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia;
  • lavoratori positivi sintomatici e lavoratori positivi asintomatici: ai fini del reintegro, inviano, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
  • lavoratori positivi a lungo termine: ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal Ssn. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante;
  • lavoratore contatto stretto asintomatico: il lavoratore, dopo una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di sanità pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

 

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