9 Maggio 2018

Maggio 2018: l’entrata a regime dell’assegno di ricollocazione

di Emiliana Maria Dal Bon

Dopo la prima fase sperimentale, durata da marzo a dicembre 2017, con la delibera n. 14/2018 l’Anpal detta le istruzioni operative per l’entrata a regime, prevista per il mese di maggio 2018, dell’assegno di ricollocazione, la misura ideata dal Jobs Act (articolo 23, D.Lgs. 150/2015) per finanziare un servizio intensivo di ricerca di opportunità professionali rivolto ai soggetti disoccupati che siano precettori di NASpI, oppure di ReI o (come da recente introduzione ad opera della Legge di Bilancio 2018) coinvolti in procedure relative alla Cigs.

 

Assegno di ricoollocazione: dalla fase sperimentale all’entrata a regime

L’assegno di ricollocazione (AdR), introdotto e previsto dall’articolo 23, D.Lgs. 150/2015, è la prima misura di politica attiva del lavoro di livello nazionale coordinata dall’Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, anch’essa, si ricorderà, istituita dal Jobs Act attraverso il medesimo D.Lgs. 150/2015) e gestita tramite la rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro.

La misura in parola, come si dirà meglio ultra, è destinata alle persone disoccupate che percepiscono la NASpI da almeno 4 mesi, allo scopo di facilitare il loro reinserimento nel mondo del lavoro attraverso un servizio personalizzato di assistenza intensiva nella ricerca attiva di lavoro, erogato da un Centro per l’Impiego o da un soggetto privato, accreditato, scelto dal disoccupato.

Con delibera n. 1/2017, il CdA dell’Anpal dava il via a una fase di sperimentazione dell’assegno di ricollocazione, a partire da marzo 2017. La sperimentazione si è basata su un campione di soggetti destinatari (circa 30.000 persone), scelto mediante procedure di estrazione casuale da uno stock di potenziali destinatari comunicato dall’Inps.

Il 14 dicembre 2017 l’Agenzia ha dichiarato conclusa la fase di sperimentazione (Anpal, delibera n. 30/2017) e attraverso la delibera n. 3/2018 (e il conseguente avviso pubblico della stessa) ha decretato l’avvio a regime dell’assegno di ricollocazione.

Successivamente, poi, il CdA dell’Anpal, con delibera n. 14/2018, ha ritenuto di annullare integralmente la delibera n. 3/2018 e stabilire l’entrata a regime dell’assegno di ricollocazione a decorrere dal mese di maggio 2018. Nessuna indicazione specifica della data esatta è stata per ora fornita dall’Agenzia, che ha comunque ritenuto di posticipare l’effettiva partenza del sistema.

 

Destinatari

La disciplina legislativa dell’assegno di ricollocazione stabilisce che la misura sia richiedibile dai soggetti disoccupati e precettori di NASpI, la cui durata di disoccupazione ecceda i 4 mesi. Allo scadere del quarto mese di disoccupazione, quindi, il percettore NASpI matura il diritto a richiedere l’assegno di ricollocazione.

Il primo requisito per l’accesso all’AdR è quello dello stato di disoccupazione, la cui definizione (prima contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera c), D.Lgs. 181/2000) è ora affidata all’articolo 19, D.Lgs. 150/2015. Come noto, in base a tale disposizione, “sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (…) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego”.

Lo stato di disoccupazione così dichiarato deve poi essere confermato mediante la stipula di un patto di servizio personalizzato (ex articolo 20, D.Lgs. 150/2015) tra soggetto disoccupato e Centro per l’Impiego. La stipula del patto può avvenire su impulso del soggetto disoccupato entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di disoccupazione, oppure – in mancanza – attraverso una convocazione diretta da parte del Centro per l’Impiego. Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dalla data di registrazione dello stato di disoccupazione, il disoccupato non sia stato convocato dai Centri per l’Impiego, è comunque previsto che questi abbia diritto a richiedere all’Anpal le credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione, al fine di ottenere l’assegno di ricollocazione (come espressamente stabilito dall’articolo20, comma 4, D.Lgs. 150/2015).

Per poter presentare richiesta di accesso all’assegno di ricollocazione, però, non è sufficiente essere disoccupati da più di 4 mesi, ma è altresì richiesto che il lavoratore, al momento della richiesta della misura in parola, stia percependo la NASpI.

Oltre a questi soggetti, che sono quelli individuati come destinatari dell’assegno di ricollocazione dall’articolo 23, D.Lgs. 150/2015, possono accedere alla misura in parola anche i soggetti che siano beneficiari dei reddito di inclusione (ReI – istituito dal D.Lgs. 147/2017), per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio, e i lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione che intervenga nell’ambito delle procedure di consultazione relative all’intervento straordinario di integrazione salariale.

A prevedere l’ipotesi di un accordo che preveda la ricollocazione dei lavoratori, al fine di limitare il ricorso al licenziamento, all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, è ora l’articolo 24-bis, D.Lgs. 148/2015, introdotto con la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 136, L. 205/2017).

Secondo questa nuova disposizione, la procedura di consultazione sindacale prevista per le aziende che intendano richiedere il trattamento di Cigs può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, nel quale indicare gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero. In questo modo, ai lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili è riservata la possibilità di richiedere all’Anpal, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione.

In sintesi, quindi i destinatari possibile dell’assegno di ricollocazione sono:

  • percettori di NASpI la cui durata di disoccupazione ecceda i 4 mesi;
  • beneficiari del reddito di inclusione che abbiano stipulato il patto di servizio;
  • lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione di cui all’articolo 24-bis, Lgs. 148/2015.

 

Caratteristiche dell’assegno di ricollocazione e richiesta

L’assegno di ricollocazione altro non è che una somma di denaro graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i Centri per l’Impiego o presso i servizi per il lavoro accreditati (ex articolo 12, D.Lgs. 150/2015 – albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, disponibile nel sito Anpal).

L’assegno, quindi, non viene corrisposto direttamente al soggetto disoccupato, ma è utilizzato per pagare il servizio di assistenza intensiva nella ricerca attiva del lavoro presso il Centro per l’Impiego o il soggetto privato accreditato che lo stesso disoccupato titolare dell’assegno di ricollocazione avrà scelto (articolo 23, comma 4, D.Lgs. 150/2015).

La richiesta del servizio di assistenza intensiva nella ricerca attiva del lavoro deve essere fatta dal disoccupato entro 2 mesi dalla data di rilascio dell’assegno, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito (NASpI).

La durata del servizio è stabilita dalla legge in 6 mesi, prorogabile per altri 6 nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno.

La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 136, L. 205/2017) ha previsto, in deroga espressa a quanto sopra, che in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale l’assegno è spendibile per un servizio di durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale (comunque non inferiore a 6 mesi), prorogabile di ulteriori 12 mesi nel caso in cui l’intero ammontare dell’assegno non sia stato utilizzato. Tale proroga deve comunque avvenire entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Una caratteristica fondamentale dell’AdR è che il suo ammontare non incide sul reddito del precettore, poiché per espressa previsione legislativa (articolo 23, comma 3, D.Lgs. 150/2015) la somma non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e non è assoggettata a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Operativamente, l’Anpal ha stabilito, con la delibera n. 14/2018, che la richiesta dell’assegno può essere fatta attraverso il Sistema informativo unitario, scegliendo contestualmente la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale si intende ricevere il servizio di assistenza alla ricollocazione e prendendo appuntamento con la sede operativa prescelta, la quale è tenuta a erogare il servizio richiesto. È comunque possibile anche inoltrare la richiesta telematica dell’AdR per il tramite dei patronati, oppure rivolgendosi direttamente al Centro per l’Impiego territorialmente competente.

Con particolare riferimento ai destinatari beneficiari di NASpI da almeno 4 mesi, entro le 24 ore successive alla domanda di AdR, l’Anpal effettua una richiesta all’Inps per verificare l’effettiva fruizione della NASpI da parte del soggetto, al fine di validare la domanda.

 

Il servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro

Attraverso la somma messa a disposizione con l’assegno di ricollocazione, il disoccupato ha diritto a richiedere ai Centri per l’Impiego o agli altri soggetti appositamente accreditati quello che la legge definisce come un “servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro” (articolo 23, comma 4, D.Lgs. 150/2015).

La delibera Anpal n. 14/2018, nel dettare le modalità operative dell’assegno, specifica che il servizio deve comporsi di 2 prestazioni principali:

  1. assistenza alla persona e tutoraggio finalizzato ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso l’assegnazione di un tutor, la definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro”;
  2. ricerca intensiva di opportunità occupazionali finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare dell’AdR verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all’assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda”.

Nei 14 giorni successivi alla data di svolgimento del primo appuntamento presso il soggetto erogatore, dovrà essere perfezionato il programma di ricerca intensiva e assegnato il tutor (delibera Anpal n. 14/2018).

Con l’ottenimento dell’assegno di ricollocazione e l’inizio del percorso di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, il soggetto disoccupato assume l’onere di svolgere le attività individuate dal tutor e, qualora essa si presenti, di accettare un’offerta di lavoro che possa essere definita congrua.

Unica deroga ammessa a quest’ultimo obbligo è quella introdotta, ancora una volta, dalla Legge di Bilancio 2018, e riguarda i lavoratori ammessi all’assegno di ricollocazione nell’ambito dei trattamenti di integrazione salariale straordinari (articolo 1, comma 136, L. 205/2017; articolo 24-bis, D.Lgs. 148/2015).

In tutti gli altri casi, se il disoccupato rifiuta un’offerta di lavoro congrua il soggetto erogatore del servizio deve darne comunicazione al Centro per l’Impiego e all’Anpal, al fine dell’irrogazione della sanzione, che nel caso è quella della decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (come previsto dall’articolo 21, comma 7, lettera d, D.Lgs. 150/2015).

Nello specifico, la definizione di offerta di lavoro congrua è contenuta nell’articolo 25, D.Lgs. 150/2015, e nella delibera Anpal n. 3/2018. I principi di base sui quali stabilire la congruità dell’offerta sono:

– coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e le competenze maturate dal disoccupato con riferimento alla classificazione dei settori economico-professionali:

  • per i soggetti in stato di disoccupazione, per un periodo fino a 6 mesi, l’offerta di lavoro congrua è corrispondente a quanto concordato nel patto di servizio, con specifico riferimento all’area di attività o alle aree di attività, nell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato;
  • per i soggetti in stato di disoccupazione, per un periodo superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comunque comprese nel processo di lavoro del settore economico-professionale di riferimento o in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite al momento della sottoscrizione del patto di servizio;
  • per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi, l’offerta di lavoro è congrua purché rientri in una delle aree di attività comunque comprese in tutti i processi di lavoro eventualmente descritti nel settore economico-professionale o in aree di attività afferenti altri settori economico-professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e alle competenze comunque maturate, come definite al momento della sottoscrizione del patto di servizio;

 

– distanza del luogo del lavoro dal domicilio del disoccupato e dei tempi di trasferimento utilizzando i mezzi pubblici:

 

  •  le attività lavorative offerte ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità fino a 12 mesi sono congrue quando il luogo di lavoro non disti più di 50 km dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;
  • per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) da più di 12 mesi, le attività lavorative offerte sono congrue quando il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;
  • nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con mezzi pubblici, le distanze si considerano ridotte del 30%;

 

– durata del periodo di disoccupazione (che decorre dalla presentazione della DID);

 

– solo per i percettori di indennità, la retribuzione dell’offerta di lavoro deve superare del 20% l’indennità percepita nell’ultimo mese, senza considerare l’eventuale integrazione del Fondo di solidarietà.

Inoltre, l’Anpal ha precisato che l’offerta di lavoro è ritenuta congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione, comunque di durata non inferiore a 3 mesi;
  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
  • prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, D.Lgs. 81/2015.

In caso di assunzione in prova, o a termine, il servizio erogato viene sospeso, fatta salva l’eventuale ripresa dello stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di 6 mesi.

 

L’ammontare dell’assegno

L’articolo 23, D.Lgs. 150/2015, prima di delegare all’Anpal la definizione concreta dell’ammontare dell’AdR, stabilisce alcuni principi, ossia:

  • riconoscimento dell’assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
  • definizione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l’economicità dell’attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l’attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
  • graduazione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità.

Sulla base di questi principi, quindi, l’Anpal ha previsto 2 possibili importi dell’assegno, che si basano sul conseguimento del risultato.

1. In caso di conseguimento del risultato occupazionale, l’importo dell’AdR varia da un valore minimo a un valore massimo, a seconda dell’esito del profiling (grado di svantaggio) e della tipologia di contratto (se a termine o no).

In particolare:

  • contratto a tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, anche a seguito di trasformazione: importo dell’AdR da 1.000 a 5.000 euro;
  • contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi, anche a seguito di proroga: importo dell’AdR da 500 a 2.500 euro;
  • nelle Regioni meno sviluppate anche contratto breve con durata uguale o superiore ai 3 mesi: importo dell’AdR da 250 a 1.250 euro.

Il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato, con o senza obbligo di disponibilità, non comporta il raggiungimento del risultato occupazionale

2. In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale l’importo dell’AdR è limitato a una quota fissa, denominata Fee4Service, correlata alle azioni minime realizzate nell’attivare il soggetto nel percorso di ricollocazione. Il valore massimo della Fee4Services stabilito dall’Anpal è di 106,50 euro, corrispondente a una stima di tempo pari a 3 ore di attività svolte (primo colloquio e stipula del programma di ricerca intensiva), indipendentemente dall’indice di profilazione.

II numero massimo di ore riconoscibili a titolo di Fee4Services è pari a 6 volte il numero dei successi occupazionali ottenuti dalla specifica sede operativa, al fine di garantire una proporzione tra attività di assistenza andate a buon fine e mancati obiettivi, garantendo – quindi – l’economicità dell’attività attraverso la considerazione di una ragionevole percentuale di casi per i quali l’attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale, come espressamente richiesto dall’articolo 23, D.Lgs. 150/2015.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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