L’INPS spiega la quattordicesima alle pensioni 2016
L’Inps, con messaggio 2831 del 27 giugno 2016, ha fornito importanti chiarimenti relativi ai requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla prestazione e agli importi corrisposti per la somma aggiuntiva per l’anno 2015 (c.d. quattordicesima) alle pensioni di luglio 2016.
L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, ha previsto a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, collegata a determinate condizioni reddituali personali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata in funzione dell’anzianità contributiva complessiva accreditata nella gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla prestazione e gli importi della prestazione sono stati illustrati con circolare n. 119 dell’ 8 ottobre 2007.