L’INL conferma: proroghe e rinnovi acausali fino al 30 agosto 2020
di Luca VannoniL’INL, con nota n. 160 del 3 giugno 2020, ha fornito i primi chiarimenti relativamente alle modifiche apportate al D.L. 18/2020 dal D.L. 34/2020, al fine di coordinare la sempre più caotica matassa della produzione legislativa legata all’emergenza COVID-19, a cui, per lo meno, si aggiungerà la conversione in Legge del D.L. 34/2020, e con tutta probabilità apporterà nuovamente modifiche alle disposizioni oggi vigenti.
Tra le varie materie toccate dall’Ispettorato nazionale di lavoro, vediamo quanto affermato in relazione al divieto di licenziamento e alle proroghe/rinnovi acausali dei contratti a termine.
L’INL ricorda che, in sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020, è stata aggiunta una specifica esclusione del divieto di licenziamento, nel caso in cui “il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto”. Pertanto, solo se il nuovo appaltatore assorbe il dipendente il recesso dal precedente rapporto è legittimo, viceversa, i lavoratori che non passano al nuovo appaltatore non potranno essere licenziati.
Riguardo alla proroga del divieto, viene ricordato che non potranno essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al prossimo 17 agosto 2020, mentre quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo.
Nello stesso modo, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7, L. 604/1966, è prorogato per il medesimo periodo e viene prevista la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, cioè quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020. Nulla si dice, giustamente, sulla finestra che si è determinata per il ritardo dell’emanazione del D.L. 34/2020 (19 maggio 2020) rispetto alla scadenza dell’originario divieto, 16 maggio, previsto dal D.L. 34/2020: potrà essere solo oggetto di interpretazioni giudiziali, fermo restando che l’irretroattività delle norme difficilmente potrà essere superata.
Lasciando perdere le disposizioni in materia di revoca del licenziamento, passiamo a quanto chiarito in materia di contratti a termine. L’INL sottolinea come, ai fini della proroga o del rinnovo “acausale”, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);
- il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.
Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
4 Giugno 2020 a 10:31
nel decreto mi pare non si evinca se la proroga vale anche ai contratti con durata gia’ di 24 mesi e scadenti entro il 31/08/2020