6 Aprile 2016

Linee operative dell’esonero contributivo per l’anno 2016

di Cristian Valsiglio

 

La sperimentazione prevista dalla L. n.190/14, volta ad agevolare con lo sconto totale contributivo le nuove assunzioni del 2015, trova un seguito, seppur moderato, con l’art.1, co.178-181, L. n.208/15.

La circolare Inps 29 marzo 2016, n.57, oltre a fornire i dettagli della disciplina, ha finalmente reso noti i codici del recupero del beneficio.

 

Soggetti interessati al beneficio

L’agevolazione si applica a tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non), comprendendo, seppur con limitazioni, i datori di lavoro agricoli.

L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione ex art.1, co.2, D.Lgs. n.165/01.

Restano confermate le indicazioni Inps esposte tramite circolari n.17/15 e n.178/15, pertanto il beneficio potrà esser fruito da Enti pubblici economici nonché da datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dell’Inpgi.

 

Oggetto dell’agevolazione

Ad essere agevolate sono le assunzioni avvenute nel 2016 (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016) con contratto a tempo indeterminato (anche a seguito di trasformazione di un contratto a termine), mentre restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

La circolare in parola si sofferma in particolare sulle seguenti fattispecie:

 

Lavoro a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione

Non spetta l’esonero anche in assenza di obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale italiana

Coesistenza di una pluralità di rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato

L’esonero spetta per entrambi i rapporti, anche se il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima

Cessione del contratto agevolato a tempo indeterminato ex art.1406 cod.civ. con passaggio del dipendente al cessionario

L’esonero già riconosciuto al cedente può essere trasferito al subentrante per il periodo residuo non goduto

Passaggio di dipendenti agevolati per trasferimento d’azienda

L’esonero è trasferibile al cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente, in virtù di quanto disposto dall’art.2112 cod.civ.

Precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione, risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore

Non spetta l’esonero

Assunzioni/trasformazioni presso Gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica

Spetta l’esonero

Assunzione/trasformazione di percettori di un trattamento pensionistico

Spetta l’esonero

Riqualificazione di rapporti di lavoro autonomo (con o senza partita Iva) o parasubordinato in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di accertamento ispettivo

Non spetta l’esonero

Datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, anche se in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore agevolato

Spetta l’esonero nei limiti della durata e della misura che residua computando il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante

Svolgimento, nei sei mesi precedenti l’assunzione, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad esempio lavoro a termine, attività di natura professionale in forma autonoma)

Spetta l’esonero

Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con somministrazione resa verso l’utilizzatore a tempo determinato

Spetta l’esonero

Assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore già somministrato e agevolato

Spetta l’esonero per il periodo residuo di utilizzo, a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi, presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore (si veda l’esempio che segue riportato nella circolare in commento)

Esempio

l’agenzia di somministrazione Alfa assume a tempo indeterminato, con decorrenza 1° febbraio 2016, il lavoratore, per somministrarlo, con la medesima decorrenza, presso l’azienda Beta, fruendo dell’esonero contributivo;

il predetto rapporto di lavoro si risolve il 31 marzo 2016 (durata dell’esonero contributivo pari a 2 mesi);

qualora l’azienda Beta assuma a tempo indeterminato il lavoratore potrà fruire dell’esonero contributivo, per la durata residua del periodo massimo di fruizione (pari a 22 mesi, corrispondenti alla differenza fra 24 mesi e i 2 mesi già fruiti per effetto dell’utilizzo indiretto in regime di somministrazione), a condizione che l’assunzione decorra dopo almeno 6 mesi dalla cessazione della somministrazione e che nel corso di questi 6 mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.

 

 

Misura del beneficio

La misura dell’incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 3.250,00 su base annua.

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un biennio e decorrere dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 24 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Non sono oggetto dell’esonero i seguenti contributi:

  • i premi e i contributi dovuti all’Inail;
  • il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” (Tfr al Fondo di Tesoreria);
  • il contributo al FIS o ai Fondi bilaterali e/o residuali;
  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
  • il contributo previsto dall’art.25, co.4, L. n.845/78, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai Fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

Il contributo aggiuntivo Ivs, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo biennale. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo Ivs, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione dell’esonero contributivo per effetto dell’applicazione del massimale annuo di € 3.250,00.

In caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art.10, co.2 e 3, D.Lgs. n.252/05 (0,20% e 0,28%), l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

L’esonero consiste nella misura del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di € 3.250,00 su base annua, da ridurre in relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto) sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro.

La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a € 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a € 3.250,00 su base annua.

 

Condizioni normative speciali

L’esonero contributivo in oggetto non spetta in presenza delle sottostanti fattispecie.

Lavoratore occupato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato

Non spetta l’esonero se il precedente contratto era di apprendistato, in somministrazione o domestico a tempo indeterminato

Spetta l’esonero se il contratto era di lavoro intermittente

Esistenza in capo al lavoratore, nel periodo 1.10.2015-31.12.2015, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art.2359 cod.civ., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo

Lavoratori per i quali sia già stato usufruito, in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, l’esonero 2016 o 2015

 

Condizioni normative generali

Oltre alle predette condizioni espressamente formalizzate nella norma, l’esonero contributivo sottosta a regole e principi generali, sui quali si fonda il diritto ad usufruire di benefici a fronte di nuove assunzioni.

In particolare, secondo l’art.31, D.Lgs. n.150/15, l’esonero non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

 

1. Violazione del diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine

Sul punto, opportunamente, la circolare ribadisce quanto precisato dal Ministero del Lavoro con interpello n.7/16, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere

2. Sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale in atto presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione

Salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione

3. Assunzione di lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento

La condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato

4. Inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione

L’esonero non spetta solo per la parte relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione

 

Per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.

Non si applica la regola prevista nella lett.a), co.1, art.31, D.Lgs. n.150/15, per la quale l’incentivo all’assunzione non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni sopra indicate, si potrà usufruire dell’agevolazione: “A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2016 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto – da ultimo – dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, qualora il rapporto a tempo determinato abbia avuto una durata superiore a sei mesi”.

Inoltre l’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art.1, co.1175, L. n.296/06:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In linea con la circolare Inps n.17/15, relativa allo sgravio ex L. n.190/14, l’Istituto precisa che il predetto beneficio assume “natura tipica di incentivo all’occupazione” e, in quanto tale, non rientra tra aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.

Pertanto il beneficio non è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. de minimis.

 

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione

L’esonero contributivo biennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.

In sostanza il predetto beneficio non è cumulabile con:

 

Incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art.4, co.8-11, L. n.92/12

È tuttavia possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla L. n.92/12, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della L. n.208/15 per la trasformazione a tempo indeterminato

Incentivo per assunti dalle liste di mobilità

È possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla L. n.223/91, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla L. n.208/15 per la trasformazione a tempo indeterminato

 

La circolare fa presente che il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato – mediante comportamenti univoci – il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro ha già richiesto e iniziato a fruire dell’agevolazione ex art.8, co.2, secondo periodo, L. n.223/91, non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero biennale.

L’esonero contributivo è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

  • incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art.13, L. n.68/99;
  • incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010, pari a € 5.000,00, fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;
  • incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI, pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
  • incentivo inerente al Programma garanzia giovani, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 8 agosto 2014 e successive rettifiche;
  • incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art.6, L. n.223/91 (indennità di mobilità al 50%).

 

Fruizione dell’esonero: linee operative

Per fruire dell’esonero occorre inoltrare all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”.

L’obbligo riguarda solo i datori di lavoro non ancora in possesso del medesimo C.A. per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.

La richiesta si inoltra tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo biennale legge n. 208/2015”, e utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti”.

 

Datori di lavoro UniEmens sezione <PosContributiva>

A partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016 occorre esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <TipoIncentivo> il valore “BIEN” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016.

Gli arretrati di gennaio, febbraio e marzo 2016 possono essere recuperati solo nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016.

I dati esposti nell’UniEmens saranno poi riportati dall’Inps nel DM2013 “VIRTUALE” con i seguenti codici:

  • “L446” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
  • “L447” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”.

Se in un determinato mese spetta un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e in quelli successivi e, comunque, rispettivamente, entro il primo e il secondo anno di durata del rapporto di lavoro, nel rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens.

L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito>, i seguenti elementi:

  • <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L702” avente il significato di “conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
  • <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Per restituire importi non spettanti occorre valorizzare, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M305” avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Nelle ipotesi di assunzione a seguito di subentro nella fornitura di servizi di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’esonero biennale, bisogna:

  • indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 1M (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di subentro nella fornitura di servizi in appalto, commi 178- 181 L.208/2015″);
  • valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva Inps presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi il cedente, a sua volta, deve indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 1M, ma senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.

 

Datori di lavoro agricoli

L’esonero contributivo in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, di impiegati e/o dirigenti nonché di operai, effettuate dai datori di lavoro del settore agricolo. Per la fruizione del beneficio, tuttavia, deve essere verificata preliminarmente la disponibilità delle risorse specificamente stanziate.

 

Impiegati e dirigenti

Per l’assunzione di impiegati e/o dirigenti si deve:

  • inviare preventivamente un modulo telematico di richiesta della fruizione dell’incentivo, che si compone di due sezioni, delle quali la prima serve a prenotare le somme, mentre la seconda a formulare la domanda definitiva dopo aver provveduto all’assunzione entro 14 giorni dalla conferma della disponibilità dei fondi;
  • attendere l’apposito codice di autorizzazione (C.A.) 6Y.

La domanda di fruizione dell’incentivo per l’assunzione di impiegati e dirigenti da parte dei datori di lavoro agricoli deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “BIEN-AGRI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it, accessibile seguendo il percorso “servizi on line” > “per tipologia di utente” > “aziende, consulenti e professionisti” > “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin) > “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

 

Operai

Per accedere all’incentivo sarà necessario inoltrare all’Inps specifica istanza telematica, accedendo al modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2016” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”_ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”. Del rilascio del modulo verrà dato apposito avviso sul sito internet Inps. Successivamente si dovrà attendere il rilascio del codice di autorizzazione (C.A.) denominato E6. Anche in questo caso le fasi sono due: richiesta della disponibilità dei fondi e successiva richiesta definitiva in caso di esito positivo.

 

Compilazione della dichiarazione sezione <PosContributiva> per l’assunzione di dirigenti e/o impiegati

I datori di lavoro agricoli che siano stati preventivamente autorizzati a fruire dell’esonero per le assunzioni di dirigenti e/o impiegati esporranno, a partire dal flusso UniEmens di aprile 2016, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo>, deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <TipoIncentivo> il valore “BIAG”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati dall’Inps nel DM2013 “VIRTUALE” con i seguenti codici:

  • “L448” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
  • “L449” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”.

Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e, comunque, rispettivamente entro il primo e il secondo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens.

L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito>, i seguenti elementi:

  • <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L703” avente il significato di “conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
  • <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M306”, avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
  • nell’elemento <ImportoADebito> dovrà essere indicato l’importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

 

Compilazione della dichiarazione contributiva Dmag

Il datore di lavoro, allo scopo di poter usufruire del beneficio, dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente indicare, nel flusso DMAG, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:

per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;

nel campo CODAGIO, il valore “E6”.

Ciò sarà possibile a partire dalla denuncia di competenza I trimestre 2016.

 

Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2016, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <imponibile> e l’elemento <contributo> della gestione pensionistica dell’elemento <D0_DenunciaIndividuale> della sezione <PosPa>. In particolare, si precisa che nell’elemento <contributo> della <GestionePensionistica> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

I datori di lavoro che fruiscono del beneficio devono valorizzare nell’ambito della gestione pensionistica all’interno di <D0_DenunciaIndividuale>, l’elemento <RecuperoSgravi>, come di seguito rappresentato.

<RecuperoSgravi>

<AnnoRif>

AAAA

<MeseRif>

MM

<CodiceRecupero>

“6” Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”

<Importo>

≤ a 270,83 (€ 3.250,00/12)

 

Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero per periodi retributivi gennaio, febbraio e marzo 2016

I dati relativi ai periodi retributivi da gennaio a marzo 2016 potranno essere esposti nelle denunce relative ai periodi retributivi di aprile e maggio 2016, valorizzando, secondo le modalità sopra indicate, tanti elementi quanti sono i periodi retributivi per i quali è necessario esporre i dati relativi all’esonero, avendo cura di indicare nell’elemento <MeseRif> il valore corrispondente al mese relativo al periodo retributivo di riferimento dell’esonero.

 

<RecuperoSgravi>

<AnnoRif>

2016

<MeseRif>

MM (può assumere valori da 01 a 12 ma in ogni caso deve essere minore o uguale al valore indicato in riferimento ad MM nell’elemento <AnnoMeseDenuncia> di Azienda)

<CodiceRecupero>

“6” Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”

<Importo>

≤ a 270,83 (€ 3.250,00/12)

 

Modalità di esposizione del beneficio nei casi di superamento della soglia massima mensile

Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi indicando, nell’elemento <CodiceRecupero>, il valore “7”, avente il significato di “Eccedenza Mensile Esonero contributivo Art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, ferma restando la soglia massima di esonero contributivo da determinare in funzione dell’anno di riferimento e del mese di liquidazione delle retribuzioni.

 

Sostituzioni dati indicati in precedenti denunce contributive Lista PosPA

Nel caso in cui sia necessario modificare i dati relativi al beneficio relativo all’esonero contributivo di cui all’art.1, co.178 ss., L. n.208/15, indicati nelle denunce trasmesse in precedenza, è necessario elaborare, secondo le consuete modalità dei V1 causale 5, tenendo conto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti per la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>, avendo cura di valorizzare, altresì, l’importo indicato nella precedente denuncia individuale (E0, V1 causale 2) in corrispondenza del <CodiceRecupero> “8“ Esonero contributivo soglia mensile art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 valore dichiarato in precedente denuncia”.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.