1 Settembre 2017

Limite massimo di ore di Cigs autorizzabili per crisi e riorganizzazione aziendale

di Redazione

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 16 del 28 agosto 2017, ha ricordato che dal 24 settembre 2017 trova piena applicazione l’articolo 22, comma 4, D.Lgs. 148/2015, in base al quale le ore di sospensione dal lavoro per Cigs per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. La circolare offre inoltre indicazioni in merito al calcolo del limite di ore di sospensione e precisa che la disposizione di cui all’articolo 22 trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre.

 

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