Licenziamento per superamento comporto: i termini comprendono anche l’aspettativa
di RedazioneLa Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 aprile 2017, n. 8834, ha stabilito che, nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, ai sensi dell’articolo 43, Ccnl 2007, per i dipendenti delle Poste Italiane Spa, i limiti temporali per poter procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto devono essere ulteriormente dilatati, in modo da comprendere anche la durata dell’aspettativa, sicché il mancato rientro del lavoratore alla scadenza dell’aspettativa deve ritenersi idoneo a giustificare il recesso datoriale, in quanto il superamento del dato temporale è condizione sufficiente a legittimare il recesso, non essendo necessaria, in tal caso, la prova del giustificato motivo oggettivo né dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, né quella della correlativa impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.
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