Licenziamento per motivi economici: necessario specificare le perdite
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 gennaio 2016, n.362, ha stabilito che la Società che procede con il licenziamento di un dipendente per motivi economici, oltre a dimostrare di non poter ricollocare il lavoratore in mansioni equivalenti, deve specificare i carichi commerciali che sono venuti meno e l’entità della diminuzione delle entrate.
La Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore in quanto la situazione finanziaria della Società non denotava affatto l’esigenza di ridurre i costi del personale; infatti la perdita dei carichi commerciali, con conseguente riduzione del carico di lavoro e delle entrate economiche, era risalente rispetto al recesso e, al contrario, nello stesso anno l’azienda aveva chiuso il bilancio con un utile di esercizio.