Licenziamento per gmo: no a soluzioni transitorie imposte dal giudice
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 novembre 2015, n.23698, ha statuito che deve ritenersi legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato nell’ambito della riorganizzazione aziendale, laddove il rispetto dei doveri di correttezza e buona fede non può spingersi sino a imporre al datore di lavoro una scelta organizzativa ancorché transeunte, tale da incidere, sia pure in maniera modesta, sulle decisioni organizzative del datore di lavoro, che appartengono sempre alla sua sfera di libertà di iniziativa economico ex art.41 Costituzione, non potendosi avallare la soluzione adottata dal giudice del merito, secondo cui, essendosi liberato un posto compatibile con il bagaglio professionale del lavoratore, il datore, prima di ricoprirlo, avrebbe dovuto offrirlo a detto dipendente, adottando una soluzione per così dire transitoria sino al licenziamento.