Licenziamento illegittimo: la scelta tra rientegrazione e indennità sostitutiva è irreversibile
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 ottobre 2020, n. 22063, ha ritenuto che, in caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dall’articolo 18, comma 5 (nel testo novellato dalla L. 108/1990 e antecedentemente alla riforma operata con la L. 92/2012, applicabile ratione temporis), L. 300/1970, di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità sostitutiva prevista dell’articolo 18, comma 5, in quanto esercizio di un diritto potestativo che nasce dalla declaratoria dell’illegittimità del licenziamento e ha natura di atto negoziale autonomo, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall’articolo 336, c.p.c.: ne consegue che, ove in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore rinunci all’indennità sostitutiva dal citato articolo 18, comma 5, e scelga di riprendere il lavoro, tale scelta, al pari di quella per l’indennità sostitutiva, è irreversibile e consuma in via definitiva il diritto di opzione.
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