Licenziamento illegittimo: risarcite tutte le mensilità di retribuzione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n.16570 del 7 agosto, ha stabilito che, essendo il risarcimento del danno regolato dall’art.18, L. n.300/70, per cui competono al lavoratore illegittimamente licenziato tutte le mensilità di retribuzione dal licenziamento all’effettiva reintegra.
Nel caso di specie non vi è dubbio che si trattasse di un rapporto a tempo indeterminato e che questo comprendesse periodi di riposo tale per cui la relativa retribuzione deve essere inclusa nel trattamento risarcitorio previsto dall’art.18 Statuto dei Lavoratori. Analoga considerazione va svolta per i periodi di assenza per malattia.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha disposto che in caso di risarcimento per licenziamento va detratto l’aliunde perceptum del lavoratore, ma non anche le somme corrispondenti ai periodi di riposo e le somme relative all’indennità di malattia.