Licenziamento: il collegio arbitrale non preclude il sindacato del giudice
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 aprile 2016, n.7719, ha stabilito che il Ccnl può prevedere che determinate mancanze del lavoratore, di per sé costituenti illeciti disciplinari e punite con una sanzione specifica, siano valutabili, in caso di recidiva, come unico comportamento sanzionabile con il licenziamento. Nel caso di richiesta del lavoratore di costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato in relazione alle sanzioni irrogate per determinate mancanze, ciò non preclude al giudice di tener conto – in sede di verifica della legittimità del recesso del datore di lavoro – delle sanzioni predette, posto che la sospensione prevista dalla procedura disciplinare dello Statuto dei Lavoratori agisce su misure disciplinari già efficaci e si risolve in una mera temporanea ineseguibilità, che è limitata alle sanzioni relative alle infrazioni considerate singolarmente e non già quali componenti del complesso e più grave illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento.