Licenziamento disciplinare per assenza truffaldina e abuso della fiducia del datore
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 novembre 2024, n. 30613, ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare adottato nei confronti del dipendente laddove la condotta contestata non si risolva in una mera assenza ingiustificata dal servizio, ma risulti truffaldina, in quanto arricchita da una pluralità di invenzioni architettate con totale assenza di responsabilità rispetto alle mansioni ricoperte all’interno dell’azienda e, dunque, connotata da maggiore gravità oggettiva e soggettiva, rispetto a quella considerata dalla norma collettiva che prevede la mera sanzione conservativa.
Nel caso di specie era stato accertato che il dipendente non si era presentato al lavoro e aveva invocato telefonicamente sopravvenuti impedimenti legati alla salute del coniuge; comportamento, nel suo complesso, ritenuto dai giudici di merito connotato da assenza di qualunque scrupolo per le esigenze aziendali in chi ricopre il ruolo di direttore del punto vendita.