Licenziamento disciplinare: applicabilità del rito Fornero
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 31 luglio 2015, n.16265, ha stabilito che, ai sensi del combinato disposto dei co.47 e 67, art.1, L. n.92/12, nei giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti disciplinari, al fine di individuare la legge regolatrice del rapporto sul versante sanzionatorio va fatto riferimento non al fatto generatore del suddetto rapporto né alla contestazione degli addebiti, ma alla fattispecie negoziale del licenziamento, sicché l’apparato sanzionatorio disciplinato dal co.42, art.1, c.d. Legge Fornero, va applicato ai licenziamenti comunicati a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge (18 luglio 2012).
La Suprema Corte ha escluso che il licenziamento disciplinare, pur essendo una sanzione, possa ritenersi una pena per la quale vige il principio dell’irretroattività.