Licenziamento per condotte al di fuori del rapporto di lavoro
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2016/07/giustizia3.jpg)
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 novembre 2016, n. 24259, ha stabilito che solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare stricto iure una responsabilità disciplinare del dipendente, diversamente, non configurandosi neppure obbligo alcuno di diligenza e/o di fedeltà ex articoli 2104 e 2105 cod. civ. e, quindi, sua ipotetica violazione sanzionabile ai sensi dell’articolo 2106 cod. civ.; condotte costituenti reato possono – anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso – integrare giusta causa di licenziamento, sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino – attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto – incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza.
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