Licenziamento collettivo: individuazione della platea dei lavoratori interessati
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2020/02/giustizia11.jpg)
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 aprile 2022, n. 13352, ha stabilito che la platea dei lavoratori interessati dal licenziamento collettivo può essere limitata agli addetti a un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia, poiché ai fini della corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico-produttive dell’azienda, previsto dall’articolo 5, L. 223/1991, per l’individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375, cod. civ., il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei – per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda – a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.
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