Licenziamento collettivo e divieto di discriminazione indiretta
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 maggio 2019, n. 14254, ha ritenuto che è discriminatorio e produce gli effetti reintegratori e risarcitori di cui all’articolo 18, comma 1, L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, il licenziamento collettivo di lavoratrici intimato in violazione dell’articolo 5, comma 2, L. 223/1991 (come modificato dall’articolo 6, comma 5-bis, D.L. 148/1993, inserito in sede di conversione con L. 236/1993), quando la percentuale femminile di manodopera licenziata è superiore a quella delle addette alle medesime mansioni proprie dell’ambito aziendale interessato dalla procedura.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: