4 Luglio 2022

Licenziamento collettivo: criterio delle esigenze tecnico-produttive dell’azienda

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 16 maggio 2022, n. 15600, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ha stabilito che, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo a un’unità produttiva o a uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti a un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia, poiché ai fini della corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico-produttive dell’azienda, previsto dall’articolo 5, L. 223/1991, per l’individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori dev’essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375, cod. civ., il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei – per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda – a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.

 

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