24 Maggio 2022

Licenziamento: calcolo dell’indennità risarcitoria in caso di annullamento

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 19 aprile 2022, n. 12448, ha stabilito che, in base all’articolo 18, comma 4, L. 300/1970, come modificato dall’articolo 1, comma 42, L. 92/2012, la determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione; se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importo corrispondente a 12 mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo; se il risultato del calcolo è inferiore alle 12 mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a questo minore importo.

 

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