Licenziabile il lavoratore non in linea coi risultati dei colleghi
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con pronuncia del 9 luglio 2015, n.14310, ha deciso che, ove siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento da detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, da valutarsi complessivamente per un’apprezzabile periodo di tempo.
In tal caso, la scarsa produttività del lavoratore, sia in assoluto che comparata a quella dei colleghi, può giustificare il licenziamento per c.d. scarso rendimento quale ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore.
E invero, la Corte di Cassazione, nel caso di specie ha affermato che, nonostante il lavoratore non sia vincolato a un risultato, deve allinearsi alle condotte degli altri colleghi.