26 Luglio 2017

Il Libretto famiglia per regolamentare il lavoro occasionale

di Luca Caratti

A seguito dell’entrata in vigore della L. 96/2017, che converte il D.L. 50/2017, viene normato, dopo un periodo di assenza iniziato il 17 marzo 2017, il rapporto occasionale per le famiglie. Il Legislatore ha previsto due differenti regole, a seconda che l’utilizzatore sia un professionista o un’impresa oppure una persone fisica, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.

Nel primo caso le prestazioni possono essere remunerate tramite il Contratto di prestazione occasionale, mentre nel secondo caso tramite il Libretto famiglia (LF).

 

Premessa

Le famiglie, per espressa previsione normativa, possono richiedere ai lavoratori di svolgere prestazioni occasionali, nei limiti economici prefissati, esclusivamente per le seguenti attività:

  1. lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  2. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  3. insegnamento privato supplementare.

Dall’esame del dettato normativo si deve ritenere che il condominio, per le operazioni di pulizia, non possa utilizzare il Libretto famiglia.

Prima di passare all’analisi delle peculiarità della nuova misura ricordiamo, nella tabella che segue, le regole comuni alle 2 fattispecie:

Limiti Le prestazioni occasionali possono essere rese all’interno del sergente perimetro:

  • compensi fino a 5.000 euro per ogni prestatore, nei confronti di tutti gli utilizzatori;
  • compensi fino a 5.000 euro per ogni utilizzatore, nei confronti di tutti i prestatori;
  • compensi fino a 2.500 euro per ogni prestatore nei confronti dello stesso utilizzatore.

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Le prestazioni possono essere rese nel limite massimo di 2.500 euro o 280 ore annue (anno civile); in caso di superamento il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Diritti del prestatore Devono essere garantiti:

  • l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti tramite iscrizione alla Gestione separata;
  • assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali;
  • la tutela della salute e sicurezza.
Adempimenti Sia l’utilizzatore che il prestatore di lavoro occasionale dovranno preventivamente registrarsi tramite la piattaforma telematica messa a disposizione dall’Inps. La registrazione può essere effettuata direttamente o per il tramite di uno degli intermediari abilitati ai sensi della L. 12/1979. (Per il solo Libretto famiglia l’adempimento può essere svolto da un patronato).

L’utilizzatore, mediante F24 o tramite ufficio postale (solo per Libretto famiglia), provvederà preventivamente ad alimentare il portafoglio elettronico per il pagamento delle prestazioni.

Accrediti Al prestatore di lavoro l’Inps, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, provvederà a erogare il compenso pattuito. L’accredito avverrà su conto corrente o libretto postate intestato o cointestato al prestatore ovvero carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo. In caso di mancata indicazione di Iban del prestatore, l’Inps provvede a erogare il compenso mediante bonifico bancario pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane SpA (oneri a carico del prestatore pari a 2,60 euro).

 

 

Il Libretto famiglia

Come sopra ricordato l’utilizzatore deve provvedere, prima di ricorrere alla prestazione, alla registrazione tramite il servizio reso disponibile dall’Istituto e ad alimentare il portafoglio elettronico che servirà a remunerare i prestatori di lavoro.

Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali sono:

  1. versamento a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte di pagamento a seconda che si tratti di Libretto famiglia ovvero di Contratto di prestazione occasionale. In particolare:
    – per il Libretto famiglia la causale “LIFA”;
    – per il Contratto di prestazione occasionale la causale “CLOC”;
  1. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid, accessibili esclusivamente dal servizio del portale pagamenti Inps attraverso le credenziali personali dell’utilizzatore (Pin Inps, CNS, SPID).

Per il Libretto famiglia, ogni versamento è pari a 10 euro ovvero a multipli di 10: essi alimentano il portafoglio virtuale destinato all’utilizzo del libretto stesso. A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali e assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.

Nell’apposita sezione della piattaforma l’utilizzatore potrà verificare l’entità degli importi versati e utilizzati, nonché monitorare i limiti economici annuali dei compensi complessivi erogabili già eventualmente calcolati con la riduzione prevista, ovvero nella misura del 75%, per i prestatori di cui alle categorie disciplinate all’articolo 54-bis, comma 8.

È utile inoltre ricordare che l’accesso al portale può avvenire alternativamente con:

  • PIN dispositivo, che sarà disponibile dopo aver completato prima una procedura di registrazione on-line e poi, dopo aver ricevuto per tramite servizio postale l’altra parte utile, compilato l’apposito modulo da inoltrare all’Istituto;
  • il Sistema pubblico di identità digitale (SPID);
  • la Carta nazionale dei servizi (CNS), cioè la “tessera sanitaria”.

Tali operazioni potranno essere svolte, stanti le evidenti complessità procedurali, anche dagli intermediari abilitati e, solo per le prestazioni rese non a favore di professionisti o imprese, gli enti di patronato.

Da quanto sin qui esposto risulta evidente come il Libretto famiglia non sia di immediato utilizzo, infatti, a meno che l’utilizzatore non sia in possesso già di PIN Inps, prima che possa avvalersi delle collaborazioni occasionali per le attività richiamate in premessa potrebbero passare sicuramente più di 2 settimane.

Si ricordava poc’anzi che il Libretto famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

  • 8 euro per il compenso a favore del prestatore;
  • 1,65 euro per la contribuzione Ivs alla Gestione separata;
  • 0,25 euro per premio assicurativo inail;
  • 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

Il singolo prestatore di lavoro può ricevere, per le prestazioni rese in favore del medesimo committente, compensi di importo non superiore a 2.500 euro nel corso di un anno civile.

L’importo del compenso, da utilizzare per la verifica del raggiungimento dei limiti richiamati in tabella, dovrà essere assunto al netto (8 euro) a prescindere quindi del costo complessivo per l’utilizzatore. Al fine del rispetto dei limiti di compenso annuo con riguardo alla totalità dei prestatori (5.000 euro) la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità (si noti che, a differenza dei “vecchi voucher” non viene qui richiamata la pensione di anzianità o anticipata);
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 150/2015;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Nel caso in cui venga infranto il tetto dei 2.500 euro o delle 280 ore di durata della prestazione si ritiene applicabile la “sanzione” della conversione del rapporto a rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

 

Adempimenti periodici

Il dettato normativo introduce, a carico degli utilizzatori, un nuovo adempimento. Infatti, dopo aver proceduto alla registrazione sul portale delle due parti in causa, il solo utilizzatore dovrà comunicare, al termine della prestazione lavorativa (non viene quindi prevista una comunicazione preventiva), e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di Contact center messi a disposizione dall’Inps: i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, l’ambito di svolgimento della prestazione (ad esempio lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione) e le altre informazioni per la gestione del rapporto.

La comunicazione avviene compilando l’apposita maschera, avendo cura di indicare, qualora la prestazione sia inframmezzata da una pausa, anche la durata della stessa.

Come già avviene per il Contratto di prestazione occasionale, al mero scopo di favorire la trasparenza dei processi di informazione che afferiscono allo svolgimento della prestazione, contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica o sms e MyINPS, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

Come si intuisce, anche la procedura per le famiglie è tutt’altro che semplice, molti sono infatti i passaggi, per nulla intuitivi, che l’utilizzatore deve completare prima di poter far svolgere la prestazione, anche se, nel caso specifico, non essendo prevista una comunicazione preventiva ma solo a posteriori, la famiglia potrebbe completare le “operazioni” al termine del mese.

Tale situazione, però, potrebbe ancora prestarsi a utilizzi patologici del “nuovo voucher”: infatti, essendo la comunicazione effettuata dopo la realizzazione della prestazione, non si potrebbe porre in essere alcun controllo preventivo, salvo chiaramente quelli a iniziativa degli ispettori, ma solo a posteriori.

Probabilmente il Legislatore ha chiaro che, avendo disseminato di ostacoli il percorso, ci sarà un minor ricorso a tale fattispecie … per intanto ci sono ancora in circolo i “vecchi voucher” acquistati sino al 17 marzo 2017, forse varrebbe la pena di spendere quelli!

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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