11 Gennaio 2018

Dalla Legge di Bilancio uno sgravio strutturale per i giovani

di Luca Vannoni

La Legge di Bilancio, a partire dal comma 100, introduce uno sgravio contributivo riconoscibile in caso assunzione a tempo indeterminato, con contratto stipulato a tutele crescenti ai sensi del D.Lgs. 23/2015, di giovani under 30 anni (29 anni e 364 giorni) e mai in precedenza assunti a tempo indeterminato durante la loro vita lavorativa, con l’unica eccezione di eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Rispetto agli esoneri visti negli anni scorsi, la strutturalità dell’agevolazione si accompagna a criteri selettivi innovativi rispetto al passato, dove una precedente assunzione a tempo indeterminato, con qualunque altro datore di lavoro, escluderebbe il lavoratore dalla platea dei destinatari dell’agevolazione. L’unica eccezione, come detto, riguarda l’apprendistato non concluso con altro datore di lavoro – il dato letterale sembrerebbe escludere  dalle assunzioni agevolabili il caso, ovviamente residuale, del lavoratore in precedenza assunto con contratto di apprendistato, interrotto prima della sua conferma per qualunque ragione, e poi successivamente assunto a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro.

Per il 2018, inoltre, il beneficio è riconosciuto ai giovani (??) che non abbiano compiuto i 35 anni.

Riguardo all’ammontare dell’esonero, è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi.

Nel caso in cui il lavoratore, dopo l’assunzione a tempo indeterminato con parziale fruizione dell’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Essendo preclusiva solo la precedente assunzione a tempo indeterminato, l’incentivo è riconosciuto anche nel caso di conversione di contratti da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

Particolarmente interessante è la regolamentazione in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato: l’esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In particolare, gli ulteriori 12 mesi decontribuiti saranno riconosciuti al termine dell’ulteriore anno agevolato riconosciuto in caso di conferma dell’apprendista (articolo 47, comma 7, D.Lgs. 81/2015).

Infine, l’agevolazione è esclusa per i rapporti di lavoro domestico e non può essere contestualmente cumulata con altre riduzioni contributive.

Come ulteriore condizione preclusiva, i datori di lavoro che assumono non debbono aver proceduto a licenziamenti di natura economica individuali o collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione per la quale viene richiesta l’agevolazione nella stessa unità produttiva; come condizione di decadenza, il licenziamento nei 6 mesi successivi per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva, inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

 

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