Legge di Bilancio 2022: le novità fiscali sul reddito da lavoro dipendente
di Roberto LucariniLa recente Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), combinata con la L. 230/2021, riguardante l’assegno unico universale (Auu), ha proposto alcune novità che vanno a impattare, tra gli altri, sul reddito di lavoro dipendente. La manovra del Legislatore, infatti, si muove su più fronti, che debuttano tra il 1° gennaio e il 1° marzo 2022.
È presto per fare una stima compiuta degli effetti, anche se molte simulazioni sono state effettuate, ma è certo che una valutazione attenta deve tenere conto degli effetti di una serie di provvedimenti, che variano dal piano tributario a quello assistenziale.
In termini fiscali la recente Legge di Bilancio si muove su 3 distinti fronti:
- rimodulazione degli scaglioni dell’Irpef, sia nella loro ampiezza che nelle aliquote applicabili;
- modifica alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente;
- modifica alla disciplina del trattamento integrativo e abrogazione dell’ulteriore detrazione, come previsti exL. 3/2020.
Sul piano puramente assistenziale, invece, si assiste all’esordio, dal marzo 2022, del nuovo Auu, che corrisponderà al tramonto, tra altri, degli Anf e delle detrazioni per figli minori di 21 anni.
Lo spazio di queste note non consente una disamina puntale di tutte queste variazioni; si indicheranno quindi, per sommi capi, i punti essenziali delle modifiche proposte.
Con vigore dal 1° gennaio 2022, nell’articolo 11, Tuir, viene riscritta la parte degli scaglioni e delle aliquote Irpef, che caratterizzano il calcolo dell’imposta lorda; tali scaglioni di reddito passano da 5 a 4 e si modifica anche la loro ampiezza, fatta eccezione per i primi 2. Cambiano, inoltre, anche le aliquote di computo.
Viene riscritto anche l’articolo 13, Tuir, per quanto ci interessa nella parte relativa alle detrazioni da lavoro dipendente. Sappiamo, infatti, che tali detrazioni, assieme ad altre, vanno a ridurre l’imposta lorda per giungere a quella netta. Su questo aspetto vengono variati gli importi di base e anche il calcolo della parte variabile.
Viene, infine, modificato il trattamento integrativo, ex bonus Renzi, previsto dal D.L. 3/2020, che resta simile all’attuale per i lavoratori con reddito inferiore a 15.000 euro (erano in precedenza 28.000 euro). Resta, tuttavia, praticabile una sua erogazione per redditi annui tra 15.000 e 28.000 euro, al verificarsi di determinate condizioni. Per tale ipotesi è stato ideato un testo normativo, che personalmente non riesco a definire, rimanendo nei canoni di una civile forma espressiva, il quale prevede, in sostanza, l’erogazione del bonus ai soli “incapienti”, ma soltanto in relazione ad alcune specifiche detrazioni, talune di esse di improbabile conoscenza da parte del datore, se non nel caso in cui quest’ultimo accetti, su richiesta del contribuente, di inviare la dichiarazione dei redditi modello 730 per conto del lavoratore stesso (e, anche in questo caso, con tutti i problemi legati al conguaglio di fine anno).
Tutto questo va poi combinato con il nuovo Auu, che da marzo 2022, andrà a sostituire gli assegni al nucleo familiare e le detrazioni per familiari a carico per figli minori di 21 anni. Restano, invece, valide le detrazioni per figli a carico di età superiore ai 21 anni, per il coniuge e altri familiari a carico. Segnalo che l’Auu sarà erogato, ai lavoratori, direttamente dall’Inps.
Il risultato di tutto ciò, tra gennaio e marzo 2022, si vedrà nella busta paga. Una questione che porrà, è facile prevederlo, un certo smarrimento nella maggioranza dei lavoratori. Per non parlare di quei rapporti in cui, in modo a mio avviso censurabile, è stato contrattualmente previsto un importo mensile netto.
Le novità proposte, ci è stato detto, fanno parte di una più ampia riforma del sistema tributario, ma al momento bastano e avanzano a creare parecchia incertezza.
Se sul piano teorico funzioneranno, lo vedremo; in termini pratici credo sia opportuno che i datori di lavoro, e i loro consulenti, si dotino di un’abbondante scorta di pazienza. Saranno parecchie, purtroppo, le spiegazioni da fornire.
Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
13 Gennaio 2022 a 12:36
Grazie per il “riepilogo” che, ovviamente, non poteva che essere sintetico.
Mi permetto solo una personale evidenziazione di cui, per altro, ero già piuttosto preoccupato.
Mi riferisco al “modus” con il quale comunicare le predette variazioni alle aziende/lavoratori ed in particolare a quelle che hanno stabilito dei netti mensili.
Dici: “Una questione che porrà, è facile prevederlo, un certo smarrimento nella maggioranza dei lavoratori. (prevedo una moltitudine di richieste di chiarimento alle aziende di riflesso ai CdL magari con incontri in azienda con RSU per spiegazioni). Per non parlare di quei rapporti in cui, in modo a mio avviso censurabile, ( assolutamente d’accordo ma obtorto collo tant’è) è stato contrattualmente previsto un importo mensile netto.”
In questo caso le “novità” potranno riflettersi anche sul costo del lavoro dovuto al netto stabilito che potrebbe variare in diminuzione e l’azienda dovrà farsi carico di un costo aggiuntivo (salvo l’improbabile rinegoziazione con i lavoratori.)
“credo sia opportuno che i datori di lavoro, e i loro consulenti, si dotino di un’abbondante scorta di pazienza. Saranno parecchie, purtroppo, le spiegazioni da fornire.”
Parole profetiche anzi CERTE.
Buon lavoro, alla prossima
13 Gennaio 2022 a 15:48
Caro Oscar,
grazie per il tuo commento. In questo Paese non si riesce a fare una cosa certa e chiara. E’ così; io, ormai, mi sono arreso.
Un caro saluto.
Roberto