8 Gennaio 2019

Legge di Bilancio 2019: si apre il cantiere

di Luca Vannoni

Non sono molte le novità della Legge di Bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145, arrivata all’ultimo, che interessano direttamente l’amministrazione del personale e la gestione dei rapporti di lavoro, e in molti casi richiedono per l’attuazione un’ulteriore regolamentazione, dal D.L. per reddito di cittadinanza e quota 100, ai decreti ministeriali attuativi, alla circolare Inps, prevista espressamente come fonte per le modalità di fruizione del bonus eccellenze.

Il D.L. presentato pochi giorni fa sul reddito di cittadinanza (RdC) include, tra l’altro, anche un’agevolazione per l’assunzione di beneficiari RdC, sotto forma di esonero contributivo (pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e quanto fruito a tale titolo dal beneficiario, con minimo 5 mensilità di esonero).

Vi sono poi una serie di misure che riguardano settori specifici, ma dalla portata estremamente limitata: nell’autotrasporto per conto terzi, ad esempio, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo, spetta un rimborso in misura pari al 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Tra le principali novità si segnala l’estensione del regime forfetario (articolo 1, L. 190/2014), con imposta sostitutiva unica al 15%, ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, accompagnato da una serie di misure antifrode per evitare fughe dal contratto di lavoro subordinato.

Viene prevista una nuova agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato delle giovani eccellenze: un esonero contributivo, fino a 8.000 euro, per giovani ricercatori e giovani che hanno ottenuto la laurea magistrale tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute. Al di là delle ristrettezze delle condizioni per l’accesso all’agevolazione, non sembra essere un segnale positivo la necessità di incentivare soggetti che, in un mercato del lavoro in vita e in un sistema scolastico sufficientemente calibrato a formare competenze lavorative e professionali, non dovrebbero incontrare difficoltà per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Si registra, poi, un intervento in materia di sanzioni amministrative, con un aggravamento del 20% per le sanzioni che riguardano lavoro in nero, intermediazione e somministrazione illecita, distacchi e tempi di riposo.

In materia di welfare, si segnalano 2 interventi connessi con la maternità. Mediante modifica dell’articolo 1, comma 354, L. 232/2016, il congedo obbligatorio del padre, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è prorogato anche per l’anno 2019 (figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) nella misura di 5 giorni (1 giorno in più rispetto al 2018). Il lavoratore può fruire di un ulteriore giorno di congedo, in accordo con la madre, in quanto riduce di una giornata il periodo di congedo di maternità di quest’ultima. Viene poi modificato l’articolo 16, D.Lgs. 151/2001, prevedendo la facoltà per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto e per i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

 

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