18 Febbraio 2016

Le ultime novità per i contratti di solidarietà

di Luca Vannoni

 

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Negli ultimi giorni sono stati emanati due importanti provvedimenti per i contratti di solidarietà. In primo luogo, con il D.M. datato 13 gennaio 2016 sono stati resi noti i criteri per l’approvazione dei programmi di Cigs, tra le cui causali figura appunto il contratto di solidarietà.

All’art.4 vengono riepilogati alcuni contenuti essenziali del contratto: oltre all’obbligo di indicare l’esubero di personale che si intende fronteggiare, devono essere regolamentate le possibili necessità temporanee di una minor riduzione dell’orario di lavoro per esigenze di maggior lavoro. Le variazioni dell’orario, che comportano una riduzione delle ore di sospensione da integrare, dovranno essere comunicate agli uffici competenti del Ministero del Lavoro e dell’Inps. La disposizione si chiude con l’ormai consolidato principio per cui, in vigenza di contratti di solidarietà, ai lavoratori coinvolti non possono essere richieste, in linea generale, prestazioni di lavoro straordinario, possibili solo in situazioni straordinarie ed eccezionali.

Riguardo ai contratti di solidarietà di tipo B (art.5, D.L. n.148/93, convertito dalla L. n.236/93), ormai prossimi all’abrogazione – la data prevista è il 1° luglio 2016 – in virtù di quanto disposto dall’art.46, co.3, D.Lgs. n.148/15, il Ministero del Lavoro ha diramato la circolare n.8 del 12 febbraio 2016, a seguito dell’intervento operato dalla Legge di Stabilità 2016.

L’art.1, co.305, L. 208/2015 ha infatti previsto la sopravvivenza dei contratti di solidarietà sottoscritti in data antecedente al 15 ottobre 2015 fino alla scadenza stabilita, indicata nel verbale di accordo.

Per i contratti sottoscritti dal 15 ottobre, la scadenza ultima, a prescindere dal termine dell’accordo, è fissata al 31 dicembre 2016.

Nella circolare, oltre a varie indicazioni interne all’amministrazione del Ministero, è affermata un’importante disposizione in relazione ai contratti a termine: nella vigenza di contratti di solidarietà di tipo B, non spettando un trattamento di Cigs, non opera il divieto di utilizzo di tali contratti previsto dall’art.20, co.1, D.Lgs. n.81/15.

Nel 2016, quindi, nell’attesa, forse vana, che i Fondi di solidarietà bilaterali riescano a dare copertura previdenziale per le crisi di impresa ai dipendenti delle imprese di minori dimensioni, i contratti di tipo B potranno ritagliarsi un ultimo e piccolo spazio di operatività.