5 Novembre 2024

Le nuove regole per l’ingresso di lavoratori extra Ue nel D.L. 145/2024 alla luce della circolare interministeriale 9032/2024

di Giuseppe Pacifico Scarica in PDF

Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, cui ha fatto seguito l’emanazione della circolare interministeriale 9032/2024, introduce significative novità riguardo l’ingresso dei lavoratori extracomunitari in Italia, ponendosi quale obiettivo quello di semplificare e rendere più efficiente il sistema di reclutamento di manodopera straniera, rispondendo così alle esigenze del mercato del lavoro italiano.

La circolare n. 9032/2024, in proposito, ha indicato i settori prioritari per l’ingresso dei lavoratori extra UE, come agricoltura, edilizia, turismo e sanità, in ragione della loro rilevanza per l’economia italiana e della perdurante carenza di manodopera: in particolare, sono stati previsti:

  • 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale (con indicazione specifica di 9.500 lavoratori per il settore dell’assistenza familiare e socio sanitaria);
  • 730 per lavoro autonomo;
  • 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale (equamente ripartite tra settore agricolo e settore turistico alberghiero, ferme restando le quote di riserva);
  • 10.000 ingressi extra quote relativamente al settore dell’assistenza familiare a favore di persone con disabilità ovvero grandi anziani (ultraottantenni).

Tra le novità di maggior rilievo del decreto devono essere evidenziate:

  1. la precompilazione e gestione delle domande: dal 1° al 30 novembre 2024 sarà possibile precompilare online le domande di nulla osta al lavoro tramite il portale del Ministero dell’Interno (per i click days del 5, 7 e 12 febbraio 2025) mentre dal 1° al 31 luglio 2025 sarà possibile precompilare le domande relativamente al click day del 1° ottobre 2025 (riservato al lavoro stagionale nel settore turistico alberghiero). Questa procedura anticipata mira a snellire l’invio delle richieste, consentendo controlli preliminari di veridicità sui dati dichiarati cercando, al contempo, di alleggerire il carico amministrativo per aumentarne l’efficienza. Ulteriori verifiche saranno effettuate dall’I.N.L. e dall’Agenzia delle Entrate, per assicurare la congruità delle richieste presentate dai datori di lavoro con un limite di 3 domande individuali per datore di lavoro privato, mentre per associazioni datoriali e agenzie il limite dipenderà dal volume d’affari dell’organizzazione.
  2. La previsione di click dayssettoriali”: il nuovo decreto ha individuato click days distinti per categorie lavorative e settori economici. In particolare:
    1. dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025 per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali;
    2. dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025 per i 10.000 ingressi extra-quote per lavoro domestico e assistenza sociosanitaria;
    3. dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 per le richieste di ingresso di lavoratori stagionali del settore agricolo;
    4. dalle ore 9,00 del 12 febbraio 2025 per il 70% delle quote previste per il settore turistico-alberghiero (e dalle ore 9,00 del 1° ottobre 2025 per il restante 30%).

Questa suddivisione temporale mira a una gestione più ordinata delle domande, riducendo il rischio di sovraccarichi nei sistemi telematici e facilitando i controlli degli organi competenti.

  1. L’introduzione di nuove regole di assunzione e controlli: è previsto un obbligo di conferma di interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro entro 7 giorni dalla ricezione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore, limitando richieste improprie. Chi non procede con l’assunzione sarà sospeso per 3 anni da ulteriori richieste. Vengono altresì ritenute irricevibili le domande dei datori di lavoro che nell’ultimo triennio non hanno sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, i contratti di soggiorno richiesti. Si tratta di misure volte a contrastare il fenomeno delle domande di ingresso “speculative” o non seguite da un reale contratto di lavoro, garantendo che i posti disponibili siano destinati unicamente a datori di lavoro e lavoratori effettivamente interessati. Viene ridotto ad 8 giorni (rispetto ai 15 previsti precedentemente) il termine entro cui si intende esperita la preventiva verifica presso il centro per l’impiego territorialmente competente della indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale, nel caso in cui il centro medesimo non comunichi la disponibilità di lavoratori dopo la richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero. Inoltre, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e velocizzare i controlli incrociati, viene disposta l’interoperabilità delle banche dati di vari enti pubblici (Ministero del Lavoro, INPS, Agenzia delle Entrate, Camere di commercio): grazie a questa integrazione, le informazioni sui datori di lavoro e sui lavoratori saranno accessibili in tempo reale, semplificando la verifica di conformità e rendendo possibile l’identificazione immediata di richieste sospette, allo scopo di ridurre i tempi di risposta per i nulla osta e a garantire maggiore efficienza nelle procedure di accoglienza.
  1. Quali misure di “semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale”, viene introdotto l’obbligo al datore di lavoro di fornire all’Amministrazione un domicilio digitale (pec), nonché di trasmettere al S.U.I. il contratto di soggiorno già sottoscritto da entrambe le parti (ai sensi degli articoli 5 e 22 del T.U.I.) mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica di tale atto costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000.
Expating e lavoro italiano all’estero