23 Febbraio 2016

Le novità del regime previdenziale agevolato per Artigiani e Commercianti

L’Inps, con circolare n.35 del 19 febbraio, ha fornito istruzioni in ordine alla portata applicativa della L. n.208/15, art.1, co.111, che, relativamente al regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti, ha riformulato la quantificazione del contributo dovuto e le modalità di accredito rispetto a quanto previsto dal co.77, L. n.190/14.

I soggetti interessati sono persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate. Con riferimento alle attività imprenditoriali che attribuiscono il diritto ad usufruire dell’agevolazione, l’elenco allegato alla L. n.190/14 è stato interamente sostituito dal co.112 della L. n.208/15 (allegato 2).

Il nuovo regime ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda; analogamente a quanto previsto in precedenza, inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.

La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.

Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

Per i familiari coadiuvanti/coadiutori, compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa, la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente e attribuito al collaboratore medesimo sino a un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d’imposta.

In merito all’esclusione dai benefici previsti per particolari categorie nulla è mutato rispetto a quanto disposto dai co.80 e 81, L. n.190/15.

Per accedere al regime agevolato è necessario presentare all’Inps apposita dichiarazione, secondo le modalità descritte nella circolare n.29/15.

Si ricorda che per i soggetti già esercenti attività d’impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato.

Per quanto riguarda le modalità di uscita dal regime agevolato, resta valido quanto precisato con circolare Inps n.29/15, paragrafo 4.