Le differenze tra il ccnl Confapi e il ccnl Confimi nel settore metalmeccanico
di Francesco BosettiSono trascorsi oramai quasi 4 anni dal 1° ottobre 2013, giorno in cui, nel settore delle piccole e medie imprese metalmeccaniche e della installazione impianti, è stato sottoscritto il primo contratto nazionale di lavoro da FIM-CISL e da UILM-UIL con una nuova associazione degli imprenditori denominata CONFIMI IMPRESA MECCANICA, organizzazione nata per scissione dalla CONFAPI.
Con la firma di tale contratto si è creata di fatto una “concorrenza” tra due distinti contratti nazionali di lavoro nella regolamentazione delle condizioni ai quali devono uniformarsi i singoli contratti individuali dei lavoratori di pmi aziende del settore metalmeccanico:
- il ccnl già esistente, ovvero quello firmato tra UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIOM-CIGL;
- il “nuovo” ccnl, firmato dalla CONFIMI IMPRESA MECCANICA e FIM-CISL, UILM-UIL.
Pare opportuno, ad oltre 4 anni dalla nascita della associazione CONFIMI, soffermarsi brevemente sulle differenze tra i due ccnl e tracciare un bilancio di questa “concorrenza” che, secondo quanto auspicato dalle Parti Sociali, avrebbe dovuto gettare le basi per una nuova fase di sviluppo industriale basata sul confronto sociale attraverso l’introduzione di innovative misure a sostegno delle aziende in crisi.
In termini retributivi i minimi contrattuali stabiliti dai due ccnl sono i medesimi con una trascurabile differenza che consiste nel fatto che con decorrenza 1° giugno 2016 il ccnl Confapi ha garantito ai lavoratori un aumento retributivo medio di un 1 euro superiore rispetto a quello stabilito dal ccnl Confimi.
Con l’ipotesi di accordo del 27/07/2016, il ccnl confimi ha previsto a decorrere dal 1° settembre 2016 un aumento medio delle retribuzione pari a 25 euro mensili, incremento non previsto dal ccnl Confapi in quanto scaduto e non ancora rinnovato.
Anche per quanto riguarda la regolamentazione degli principali istituti del rapporto di lavoro non si sono registrate sostanziali differenze tra i due contratti collettivi, ad eccezione:
- della malattia: il ccnl Confapi garantisce un’integrazione al 100% dal quarto giorno di malattia, mentre il ccnl Confimi l’80%;
- delle ferie: il ccnl Confimi ha introdotto, con l’ipotesi di accordo del 22/07/2016, la possibilità di cessione delle ferie e dei permessi tra lavoratori, situazione non regolamentata dal ccnl Confapi.
La vera differenza tra i due ccnl la troviamo in materia di assistenza sanitaria integrativa, in quanto, contrariamente a quanto stabilito dal Ccnl Confapi nel quale non è stato istituito alcun fondo, a carico delle aziende che applicano il ccnl Confimi è previsto il versamento di un contributo mensile pari a 11 euro per ciascun lavoratore che si iscrive al fondo di assistenza sanitaria previsto dal contratto (Fondo PMI salute), al quale si aggiunge una quota carico dipendente pari a 1 euro.
Alla luce di questa rapida analisi si può affermare che ad oggi siamo ancora lontani dall’individuazione di significative differenze tra i due contratti che possano, nel rispetto del principio della rappresentatività sindacale, far propendere le piccole e medie aziende industriali a scegliere, in ragione di esigenze organizzative ed economiche, l’applicazione dell’uno o dell’altro contratto.
Tale considerazione non può che portarci ad affermare che quanto auspicato dalle parti sociali, ovvero che la compresenza di due contratti collettivi agisca da stimolo alla creazione di innovative misure a sostegno delle competitività delle aziende, ad oggi non si sia realizzato, o quanto meno si è lontani dalla sua realizzazione…
Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
6 Giugno 2017 a 16:23
Bossetti buongiorno, approfitto della Sua competenza in tema di contratti Confapi e Confimi Metalmeccanici per richiedere una sua interpretazione sulla definizione geografica del termine “comprensorio” utilizzata da entrambi gli accordi in merito ai trasferimenti collettivi :
Art. 8 (Trasferimenti)
omissis
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame comune.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell’ambito del comprensorio. Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia derivanti da accordi aziendali.
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione,porgo cordiali saluti.