Lavoro nautico: applicabilità delle ipotesi di impossibilità sopravvenuta del Codice della navigazione
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 12 aprile 2021, n. 9551, ha ritenuto che le ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione previste dal Codice della navigazione e dalla contrattazione collettiva del personale marittimo come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito dell’estensione al medesimo settore della disciplina propria del lavoro comune, rilevano solo in quanto configurino giusta causa o giustificato motivo di recesso. Infatti, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale attuati con le sentenze n. 96/1987 e n. 41/1991, che hanno reso applicabili ai rapporti di lavoro subordinato regolati dal codice della navigazione i regimi di stabilità e di controllo giudiziale dell’adeguatezza delle causali di risoluzione, introdotti dalla L. 604/1966 e L. 300/1970, le cause di risoluzione automatica dei rapporti di lavoro (previste dal Codice della navigazione in genere nell’interesse del datore di lavoro) devono considerarsi, in linea di massima, non compatibili con l’indicato assetto legislativo, cosicché deve ritenersi l’abrogazione tacita delle norme in questione, potendosi ritenere escluse da tale incidenza abrogativa solo quelle causali per le quali l’automaticità della risoluzione non sia in contrasto con le esigenze, anche di tutela formale, poste dalle Leggi suddette.
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