9 Febbraio 2021

Lavoro intermittente: le indicazioni dell’INL alla luce dell’ultima giurisprudenza

di Redazione

L’INL, con circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021, ha offerto indicazioni in ordine al campo di applicazione del lavoro intermittente, anche in ragione delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

In particolare, in seguito alla sentenza di Cassazione n. 29423/2019, viene posto in evidenza che la contrattazione collettiva individua le sole “esigenze” che giustificano il ricorso al lavoro intermittente, ma non può interdire il ricorso a tale tipologia contrattuale. Pertanto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, non vanno prese in considerazione eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente. In tali casi, occorrerà verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. 2657/1923 ovvero delle ipotesi c.d. soggettive, ossia “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.

In merito al settore autotrasporto, la circolare rileva che l’attuale contrattazione collettiva di settore non contiene specifiche previsioni in ordine all’individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente. Di conseguenza – ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi c.d. soggettive – si deve fare riferimento alla citata tabella allegata al R.D. 2657/1923, che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo annovera, al punto 8, quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.

Stante la formulazione della disposizione (e la punteggiatura in essa utilizzata), il Ministero del lavoro ha argomentato che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.

 

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