18 Ottobre 2016

Lavoro intermittente illegittimo se vietato dal Ccnl

di Redazione

Il Ministero del lavoro, con nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, ha offerto chiarimenti sul mancato rispetto dei limiti imposti dalla contrattazione collettiva per l’utilizzo del contratto lavoro intermittente.

Il Ministero precisa che qualora una società abbia stipulato contratti di lavoro intermittente in violazione delle previsioni del contratto collettivo di categoria che aveva espressamente stabilito il divieto dell’utilizzo di tale forma contrattuale per il periodo di riferimento, in ragione della mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive che ne giustificassero l’applicazione, appare corretto ritenere che le parti sociali, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possano decidere legittimamente di non far ricorso affatto al lavoro intermittente. L’articolo 13, D.Lgs. 81/2015 demanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente. In mancanza di tali previsioni contrattuali il lavoro intermittente può essere attivato per le attività indicate nella tabella allegata al R.D. 2657/1923 (come previsto dall’articolo 55, comma 3, D.Lgs. 81/2015) oppure in presenza dei requisiti soggettivi, cioè con lavoratori con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni

Ne consegue che la violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso al lavoro intermittente determina, laddove non ricorrano i requisiti soggettivi sopra richiamati, una carenza in ordine alle condizioni legittimanti l’utilizzo di tale forma contrattuale e la conseguente applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

 

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