5 Dicembre 2017

Lavoro festivo: la Cassazione ribadisce la necessità del consenso

di Luca Vannoni

Tra le varie questioni oggetto di attenzione giurisprudenziale, è sicuramente di estrema attualità il diritto del lavoratore di rifiutare lo svolgimento di lavoro festivo anche nel caso di espressa previsione da parte della contrattazione collettiva. A fornire combustibile al contenzioso concorre ovviamente l’evoluzione del settore Commercio, caratterizzato da aperture anche in molte delle festività, accompagnata da relazioni sindacali sempre più complicate.

Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 novembre 2017, n. 27948, ha messo in evidenza alcuni punti fermi.

Innanzitutto, richiamando propri recenti precedenti (Cassazione n. 22482/2016), ritiene che il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività civili e religiose – 8 dicembre e 6 gennaio nel caso oggetto della decisione – non può essere compresso da specifica disposizione del Ccnl: la disciplina prevista in materia di festività dalla L. 260/1949 non può essere derogata se non da accordo individuale con il datore di lavoro o da accordi stipulati da OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. Pertanto, in caso di rifiuto legittimo alla prestazione festiva, non viene meno il diritto al trattamento retributivo per tale giornata, previsto sempre dalla L. 260/1949.

La strada scelta dalla Cassazione impone quindi la volontarietà, mediante accordo col lavoratore, nello svolgimento del lavoro festivo: tuttavia, come recentemente si è evidenziato nella giurisprudenza di merito, clausole contrattuali generiche presenti nelle lettere individuali di lavoro rischiano di non essere titolo sufficiente per pretendere prestazioni da parte del datore di lavoro. Nelle recente sentenza della Corte d’Appello di Trento, 30 gennaio 2017, una clausola, in cui il lavoratore si obbligava a svolgere prestazioni nelle festività civili e religiose (settore Commercio GDO), è stata considerata dal contenuto indeterminato, attivabile discrezionalmente dal datore di lavoro, e pertanto nulla anche perché volta ad eludere la disciplina sopra richiamata in materia di festività.

Nell’attesa che venga chiarito dalla Suprema Corte se il lavoro festivo non possa essere oggetto di generiche disposizioni contrattuali , è quanto mai opportuno, soprattutto per le assunzioni stagionali nel Turismo e nel Commercio (dove eventuali problematiche di turnazione e di riposi sono limitate alla fase centrale di una singola stagione, e quindi facilmente prevedibili), specificare se nelle festività in vista vi sarà prestazione di lavoro, così da evitare, o quanto meno limitare, i rischi di un contenzioso al momento dagli esiti non scontati.

 

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