6 Settembre 2016

Il lavoro in cooperativa e l’amletico dilemma: essere soci o non esserlo? 

di Marco Frisoni

 

La Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza 1° aprile 2016, n. 6373, affronta, ancora una volta, l’ambigua e sdrucciolevole tematica del rapporto di lavoro all’interno delle cooperative, nella misura in cui, specificamente, vi sia la contemporanea presenza del vincolo associativo in uno con lo status di lavoratore (nel caso portato all’attenzione di giudici di legittimità, il contratto di lavoro era di natura subordinata, ovviamente con le peculiarità che manifesta la controversa figura del socio lavoratore nell’ambito cooperativistico).

D’altro canto, si tratta di questioni che, da lungo tempo, appassionano (l’eufemismo è d’obbligo) la dottrina giuslavoristica e impegnano intensamente le aule dei tribunali del lavoro, sia a livello di merito che di legittimità, con risultati alterni e orientamenti mutevoli e senza dunque pervenire a soluzioni e approdi stabili e rassicuranti (basti pensare che, ancora oggi, vi è incertezza su quale sia il giudice, del lavoro piuttosto che “ordinario”, competente a decidere sui rapporti mutualistici fra socio lavoratore e cooperativa).

Peraltro, non si può certamente affermare che siano stati di supporto gli interventi posti in essere dal Legislatore, atteso che la L. 142/2001, come modificata dalla L. 30/2003, che doveva costituire una sorta di Testo Unico del lavoro dei soci in cooperativa in realtà è apparsa, sin dall’origine, provvedimento, per quanto sorretto da nobili intenzioni, compromissorio, nel quale si è cercato (disperatamente) di fare convivere al tempo stesso lo speciale ruolo discendente dall’adesione alla compagine societaria con le regole del diritto del lavoro, ottenendo degli esiti non sempre felici.

In effetti, uno degli obiettivi dell’iniziativa del Legislatore nel 2001 era rappresentato, in maniera nemmeno troppo dissimulata, dall’incontrovertibile volontà di contrastare il fenomeno delle cooperative non genuine, le quali, speculando sulla natura non chiara del socio lavoratore, agivano in spregio alle norme inderogabili del diritto del lavoro, disapplicando fondamentali tutele (e lucrando vantaggi attraverso una compressione indebita del costo del lavoro) per lavoratori che, sotto il fittizio vestito associativo, in realtà null’altro erano se non ordinari prestatori di lavoro dipendente.

Per perseguire detti scopi si è scelta la strategia dello “sparare nel mucchio”, appiattendo il valore associativo e tendendo a uniformare il più possibile (con forti rischi di censura sulla tenuta costituzionale, anche se, a onor del vero, la Corte Costituzionale, quando chiamata a pronunciarsi, ha salvato l’impianto della L. 142/2001 e delle normative ad essa collegate) il trattamento del socio lavoratore al dipendente vero e proprio.

In quest’ottica, la Corte Suprema di Cassazione interviene su una questione scarsamente indagata e che attiene alla forma richiesta per l’esclusione del socio lavoratore dalla compagine associativa e in forza alla quale, per effetto del rapporto di osmosi (quasi morboso) sussistente, viene travolto anche il contratto di lavoro sussistente fra l’interessato e la cooperativa (e che è strumentale al vincolo associativo, atteso che la prestazione di lavoro consente al socio di adempiere, per l’appunto, all’obbligazione sociale assunta, nella logica altresì dello scambio mutualistico).

Orbene, l’arresto a cui sono pervenuti i giudici di legittimità appare comprensibile nella misura in cui si ritiene che la deliberazione di estromissione del socio lavoratore è assoggettata all’onere della comunicazione come se fosse un licenziamento e, dunque, in forma scritta e con contenuto minimo necessario costituito dalle ragioni del provvedimento espulsivo, di talché, in assenza di codeste prerogative, tale atto è come se non esistesse, non producendo quindi alcun effetto apprezzabile né sul piano associativo né su quello del rapporto lavorativo in essere.

In altre parole, pur rimarcando più volte (anche nella sentenza del 1° aprile 2016), l’indiscussa preminenza della veste di socio rispetto al ruolo di lavoratore, all’atto pratico le regole da adottare (o meglio, le forme di tutela) vengono pur sempre mutuate dal diritto del lavoro; lo dimostra il fatto che, in sintesi, la deliberazione dell’esclusione del socio lavoratore (per la quale, in verità, il codice civile non prescrive alcunché sul piano della forma e delle modalità di comunicazione), producendo effetti estintivi anche sul sinallagma contrattuale lavorativo, debba osservare, a pena di inefficacia, le prescrizioni formali e sostanziali che ammantano un licenziamento “giuslavoristicamente” inteso, sebbene, in concreto, si sia in presenza di una fattispecie che tale non è.

Forse, nell’era del Jobs Act e dei grandi cambiamenti del diritto del lavoro, potrebbe essere giunto il frangente ideale per riscrivere e ripensare in una nuova visione le regole del lavoro in cooperativa.