Lavoratori itineranti: lo spostamento domicilio-clienti è “orario di lavoro”
La Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-266/14 del 10 settembre, ha chiarito che, qualora i lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dell’art.2, punto 1, direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano quotidianamente tra il loro domicilio e i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro.
Infatti, il lavoratore itinerante, che non ha un luogo di lavoro fisso ed esercita le sue funzioni durante lo spostamento verso un cliente o in provenienza da questo, deve essere considerato come al lavoro anche durante tale tragitto: poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso o abituale, il luogo di lavoro non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico di tale lavoratore presso i clienti del datore di lavoro.